Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.24708 del 14/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18395/2019 proposto da:

A.D.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato FORTUNATO FRANCESCO MIRIGLIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE SURACE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL, IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ALEANDRI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINA CAVEDAL;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

A.D.H.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1184/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

RILEVATO

che:

A.D.H. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1184/2019 emessa dalla Corte di Appello di Venezia in data 20.3.2019, che, in parziale riforma di quella di primo grado, ha ridotto a 401.404,13 Euro (rispetto ai 780.871,33 Euro liquidati dal Tribunale) la somma dovuta dall’ A. al Fallimento della ***** s.r.l. in liquidazione, a titolo di risarcimento danni per responsabilità ex artt. 2476 e 2487 c.c. e L. Fall., art. 146;

ha resistito il Fallimento a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale basato su tre motivi;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..;

sia il ricorrente principale che quello incidentale hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

i due motivi del ricorso principale censurano la sentenza in relazione all’utilizzo della relazione di c.t.u. svolta in primo grado: il primo, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5) e, il secondo, per “nullità della sentenza per nullità/inutilizzabilità della c.t.u. depositata nel giudizio di primo grado, violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, artt. 194 e 195 c.p.c., art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c.”;

entrambi i motivi attengono al fatto che il c.t.u. ha dichiaratamente acquisito e utilizzato documentazione che gli era stata fornita dal curatore dopo il conferimento dell’incarico e che, quindi, non era stata prodotta entro il termine perentorio di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2;

le censure investono, dunque, la questione della nullità della consulenza conseguente all’utilizzo di documenti depositati tardivamente, che è stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 9811/2021, depositata il 14.4.2021;

sussiste pertanto l’opportunità di rinviare il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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