LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Pierluigi – rel. Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 280-2016 proposto da:
B.C., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA BULDO, rappresentati e difesi dagli avvocati ROSARIA MARIA RIZZO, ROSARIO SANTESE;
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;
– controricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** AZIENDA AGRICOLA S.A.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 28/10/2015 R.G.N. 10427/2014;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
CHE:
1. con decreto 28 ottobre 2015, il Tribunale di Salerno rigettava l’opposizione proposta, ai sensi della L. Fall., art. 98 e nel contraddittorio anche con l’Inps, da B.C., + ALTRI OMESSI avverso lo stato passivo del Fallimento S.A., dal quale erano stati esclusi i crediti che avevano insinuato in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., n. 1, relativi alle retribuzioni delle mensilità di marzo, aprile, maggio 2011 ed al T.f.r., nell’ambito del rapporto di lavoro prestato alle dipendenze della ditta individuale fallita quali braccianti agricoli, per difetto di prova;
2. premessa la legittimazione dell’Inps alla partecipazione del giudizio quale interessato “qualunque” a norma della L. Fall., art. 99, comma 8, il Tribunale negava la sussistenza della pretesa creditoria dei lavoratori ricorrenti sulla base delle scrutinate risultanze delle prove da loro offerte, smentite da quelle del verbale ispettivo in data 10 settembre 2012 dei funzionari Inps (riguardanti l’esclusione della rappresentata disponibilità dalla ditta S. di un immobile produttivo nel comune di *****, la vendita in blocco il 31 maggio 2011, documentata da fattura, di 45.000 piante di anguria ad un’azienda che si occupava direttamente della loro raccolta e trasporto, con riduzione delle giornate di lavoro denunciate dalla predetta ditta), nel senso dell’inesistenza dei rapporti di lavoro;
3. con atto notificato il 27 novembre 2015, i predetti ricorrevano per cassazione con tre motivi, cui resisteva l’Inps con controricorso; entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c.; la curatela fallimentare intimata non svolgeva difese;
4. il P.G. rassegnava le conclusioni, a norma dell’art. 380bis 1 c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1. i lavoratori ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, art. 24 Cost., art. 2697 c.c., artt. 115,116 c.p.c., art. 420 c.p.c., comma 5, L. n. 608 del 1996, art. 9ter, comma 2 D.Lgs. n. 375 del 199, art. 6, comma 6 insufficiente ed illogica motivazione, per esclusione del rapporto di lavoro in conseguenza di un’inversione dell’onere della prova, erroneamente posto a carico dei lavoratori, in luogo che all’Inps essendo i primi regolarmente stati iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli e dovendo pertanto l’Istituto idoneamente contestare la presunzione legale di legittimità dell’iscrizione, non avendo tuttavia offerto elementi probanti, per giunta erroneamente valutati dal Tribunale e con motivazione insufficiente ed illogica (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, art. 24 Cost., art. 2697 c.c., artt. 112,115,116 c.p.c., insufficiente ed illogica motivazione, per la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta dai lavoratori, senza puntuale giustificazione della sua ravvisata genericità e del suo tenore valutativo, invece necessaria alla dimostrazione del rapporto di lavoro, disatteso dal provvedimento dell’Inps di simulazione dell’iscrizione, neppure motivato e nell’ambito di un procedimento cui essi non avevano partecipato, venendone a conoscenza soltanto in esito alla produzione dall’Istituto nel giudizio di opposizione a stato passivo, in violazione del loro diritto di difesa (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, artt. 112,115 c.p.c., art. 152 disp. att. c.p.c., D.M. 10 marzo 2014, n. 55 omessa, insufficiente ed illogica motivazione, per erronea condanna dei lavoratori (istanti l’ammissione allo stato passivo del Fallimento dei crediti relativi alle retribuzioni delle mensilità di marzo, aprile, maggio 2011 ed al T.f.r.) al pagamento delle spese di giudizio, secondo il regime di soccombenza, nonostante il divieto stabilito per i “giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali” (terzo motivo);
2. i primi due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;
3. occorre chiarire che l’odierno giudizio sia di accertamento dello stato passivo, nella sede impugnatoria di opposizione ad esso, ai sensi della L. Fall., art. 98, avente ad oggetto le pretese creditorie dei lavoratori e quindi il loro diritto alla partecipazione al concorso fallimentare (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443), quale unico titolo idoneo ad essa (secondo principio indiscusso, opportunamente ribadito dal Tribunale al punto b di pg. 3 del decreto, di esclusività del rito a detto fine, a norma della L. Fall., art. 52, comma 2: Cass. 14 settembre 2007, n. 19248; Cass. 13 settembre 2017, n. 21204) e nel quale diretti contraddittori dei creditori opponenti sono il curatore ed ogni controinteressato (L. Fall., art. 99, comma 4), mentre l’Inps è semplicemente un “qualunque interessato” legittimato ad intervenire in esso (L. Fall., art. 99, comma 8), come opportunamente puntualizzato dal Tribunale (al penultimo capoverso di pg. 2 del decreto);
3.1. irrilevante appare pertanto ogni riferimento, in quanto non pertinente, ai principi relativi ad azioni giudiziarie riguardanti l’iscrizione, o la mancata iscrizione o la cancellazione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (Cass. 12 maggio 2015, n. 9622), sul presupposto dell’esistenza di un rapporto di lavoro agricolo svolto annualmente, costitutivo del diritto anche alle relative prestazioni previdenziali (Cass. 15 settembre 2017, n. 21514): della cui prova è onerato il lavoratore qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l’iscrizione, essa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che, in ogni caso, l’istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto, che possano far sorgere dubbi circa l’effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, così venendo meno la funzione di agevolazione probatoria della suddetta iscrizione (Cass. 2 agosto 2012, n. 13877; Cass. 11 febbraio 2016, n. 2739; Cass. 16 maggio 2018, n. 12001);
3.2. ribadito il principio generale di terzietà del curatore in sede di accertamento del passivo (Cass. 12 agosto 2016, n. 17080; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21273; Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. s.u. 28 agosto 1990, n. 8879), è tuttavia noto che l’inopponibilità riguardi la data della scrittura prodotta, ma non il negozio: sicchè, esso e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso (Cass. 7 ottobre 1963, n. 2664; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4705; Cass. 5 febbraio 2016, n. 2319; Cass. 22 marzo 2018, n. 7207);
4. così ricostruiti oggetto e finalità del giudizio, come già dal Tribunale campano, deve essere ritenuta la correttezza della posizione a carico dei lavoratori dell’onere della prova dell’esistenza del rapporto di lavoro, quale fatto costitutivo (Cass. 28 settembre 2006, n. 21028; Cass. 8 febbraio 2010, n. 2728) del credito insinuato allo stato passivo del fallimento (Cass. 28 maggio 2018, n. 13264): sicchè, non sussiste alcuna violazione della ripartizione dell’onere in violazione dell’art. 2697 c.c., che si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura sia invece la valutazione dal giudice delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395);
5. i motivi si risolvono pertanto in una sostanziale contestazione della valutazione probatoria del Tribunale (ed il primo difetta anche del requisito di specificità, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, sotto il profilo di mancata trascrizione neppure per estratto nelle parti essenziali del verbale ispettivo su cui la censura si concentra in modo particolare, così da consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso: Cass. 7 marzo 2018, n. 5478; Cass. 29 gennaio 2019, n. 2331), per un incongruo apprezzamento delle acquisizioni istruttorie, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo motivo (Cass. 5 dicembre 2006, n. 19064; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107), peraltro nei più rigorosi limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), applicabile ratione temporis: nel caso di specie, neppure correttamente dedotto per la formulazione di doglianze che investono la motivazione sotto i profili di insufficienza ed illogicità; e comunque per il più che adeguato ragionamento argomentativo in ordine agli elementi probatori raccolti (per le ragioni illustrate dal penultimo capoverso di pg. 4 al penultimo di pg. 5 del decreto) e a quelli offerti e non ammessi (all’ultimo capoverso di pg. 5 del decreto, per relationem all’ordinanza del 29 gennaio 2015), con apprezzamento riservato al giudice di merito non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di cassazione, se correttamente motivato (Cass. 31 gennaio 2007, n. 2201), come appunto nel caso di specie;
6. il terzo motivo è infondato;
7. il Tribunale ha correttamente applicato il regime di soccombenza per la natura retributiva della pretesa creditoria oggetto di controversia: non previdenziale, nè assistenziale cui la disposizione infondatamente denunciata si riferisce;
8. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la statuizione sulle spese secondo il regime soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in misura di Euro 5.000,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021