LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14032-2020 proposto da:
SALINEN ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. TIEPOLO, 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO TEDOLDI, ROBERTO MANGOGNA;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA GIACOMELLI;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 1480/2020 del TRIBUNALE di VICENZA, depositato il 18/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA ANDREA.
RILEVATO
– che viene proposto da Salinen Italia s.r.l., affidandolo a due motivi, ricorso avverso il decreto del 18.2.2020 con cui il Tribunale di Vicenza ha accolto, limitatamente alla somma di Euro 523,38 in chirografo, l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** s.r.l. proposta dall’odierna ricorrente avverso il decreto con cui il G.D. aveva escluso il credito di Euro 227.665,88 per forniture insinuato al passivo dalla Salinen Italia s.r.l.;
– che il giudice di merito ha ritenuto che l’opponente avesse prodotto a fondamento della propria pretesa creditoria fatture e documenti di trasporto (DDT) privi di data certa e comunque di provenienza unilaterale e non supportati da idonea prova testimoniale, essendo stata formulata una prova per testi generica, invocata “sui fatti come esposti in narrativa, premessa la locuzione “vero che”, mancante della necessaria formulazione per articoli separati e specifici, come richiesto dall’art. 244 c.p.c.;
– che la curatela ha resistito in giudizio con controricorso;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, la violazione ed omessa applicazione dell’art. 56 L. Fall. e l’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dei fatti posti alla base dei crediti compensati;
che, in particolare, la ricorrente si duole che il giudice di merito abbia omesso di esaminare le doglianze contenute nel ricorso in opposizione e inerenti il mancato riconoscimento nello stato passivo dei crediti di Salinen Italia compensati con i controcrediti per provvigioni di agenzia della fallita, non considerando che i reciproci rapporti di debito credito tra le parti preesistevano al fallimento, essendo documentati da fatture anteriori al fallimento;
2. con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2704,2721,2729,2697,1378 e 1510 c.c., dell’art. 99L. Fall., dell’art. 115c.p.c., art. 132c.p.c., n. 4, artt. 210, 244 e 246 c.p.c.;
che la ricorrente si duole che il giudice di merito abbia ritenuto i documenti dalla stessa prodotti in giudizio non opponibili alla procedura, in quanto privi di data certa, e che il sottostante negozio non fosse suscettibile di prova attraverso testimoni e presunzioni, né attraverso l’ordine di esibizione delle scritture contabili della fallita;
che, in particolare, la ricorrente lamenta che il Tribunale di Vicenza non ha considerato che tutte le fatture poste a fondamento del credito indicavano espressamente il documento di trasporto relativo alla fornitura di sale (avente data anteriore a quella di apertura del fallimento), che contiene la sottoscrizione di un soggetto terzo, il vettore, elemento che consente di accertare in modo inequivocabile la data stessa del documento;
che, pertanto, proprio perché i DDT erano stati tutti sottoscritti da vettori terzi rispetto alle parti contrattuali, il giudice di merito avrebbe dovuto valutarli come documenti idonei a dimostrare l’anteriorità delle pertinenti fatture e delle forniture eseguite o comunque ammettere la prova per testi capitolata dalla ricorrente, avente ad oggetto un’unica circostanza, seppure relativa a plurimi DDT, ovvero la consegna della merce portata dalle fatture di cui ai crediti insinuati in epoca anteriore al fallimento;
3. che i due motivi, da considerarsi unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono infondati;
– che va preliminarmente osservato che il Tribunale di Vicenza, nel ritenere che le fatture e i DDT prodotti in giudizio dalla ricorrente non fossero opponibili alla procedura, in quanto privi di data certa, ha implicitamente rigettato la richiesta formulata dalla Salinen Italia s.r.l. di compensazione ex art. 56 L. Fall. dei propri debiti a titolo di provvigione con i crediti derivanti dalle forniture di merci, fondandosi la pretesa creditoria della ricorrente, nonché l’affermazione della anteriorità dei crediti rispetto alla dichiarazione di fallimento (presupposto per l’invocata compensazione ex art. 56 L. Fall.) proprio su documenti privi di data certa o comunque su circostanze in relazione alle quali non è stata formulata una idonea prova testimoniale;
– che erronea è l’affermazione di parte ricorrente secondo cui i documenti di trasporto sarebbero idonei a documentare in modo inequivocabile la data certa solo perché sottoscritti da un soggetto terzo rispetto alle parti contrattuali;
che, in proposito, questa Corte (vedi Cass. n. 1389/2019) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “Poiché l’art. 2704 c.c. fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento, la certezza della data di una fattura, nei riguardi del curatore fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto alla medesima relativi, ove essi, a propria volta, non abbiano data certa e siano come tali opponibili al fallimento”;
– che, dunque, la sottoscrizione del documento di trasporto da parte di un vettore (terzo rispetto alle parti contrattuali) non è di per sé elemento idoneo ad attribuire allo stesso data certa, in difetto di altro fatto che consenta di stabilire in modo egualmente certo, rispetto agli eventi specificamente indicati dall’art. 2704 c.c., la data di formazione del documento, valutazione che spetta in via esclusiva al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivata (vedi Cass. n. 4104/2017);
– che, correttamente, il giudice di merito ha ritenuto inidonea a fornire prova della data certa della prestazione originante il preteso credito la richiesta di prova per testi articolata con richiamo ai “fatti esposti come in narrativa”, premessa la locuzione “vero che”, nella quale la ricorrente avrebbe inteso illustrare la specifica circostanza della vendita e della consegna della merce (sale) da Salinen Italia s.r.l. alla società poi fallita in epoca anteriore al fallimento nei seguenti termini:
“….Accanto alla collaborazione regolata dal contratto di agenzia, rimane però attiva anche quella legata alla vendita “diretta” di Spagnol ai propri clienti ossia continuano le forniture, da parte di Salinen Italia (tramite la casa madre austriaca) per il magazzino della fallita. Trattasi, in sostanza, di clienti di minor importanza per la scrivente, che l’odierna fallita continuava a gestire direttamente”; “Stiamo parlando delle seguenti fatture (allegate all’istanza di ammissione sub. Doc. c):
894 30.6.2016 29.9.2016 13.699,93.
1139 31.07.2016 30.10.2016 3.606,02.
1235 31.08.2016 29.11.2016 3.015,47.
1441 30.09.2016 30.12.2016 3.619,74.
“alla procedura è stata inviata anche la seguente tabella esplicativa in merito ai DDT relative alle varie fatture (che comunque sono indicati nelle fatture stesse) …….Segue indicazione dei DDT;
– che, in proposito, è pur vero che questa Corte ha più volte statuito (vedi Cass. n. 2319/2016) che l’inopponibilità per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio e la sua stipulazione, ma la data della scrittura prodotta, pertanto il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova testimoniale;
– che, tuttavia, nel caso di specie, emerge in modo inequivocabile che la prova per testi, così come articolata e riprodotta, non è in alcun modo idonea a fornire elementi utili a ricostruire il contenuto del contratto di fornitura di merce tra le parti (quantità della merce, prezzo per unità di misura, etc.) nonché l’epoca della sua stipulazione, invitandosi sostanzialmente il teste alla mera conferma delle fatture, contenenti una data di emissione e di scadenza, e dei DDT, per cui la prova non viene a concernere il contenuto del negozio (sconosciuto), ma la data dei documenti contabili;
– che, infine, la ricorrente non può dolersi del rigetto dell’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., dalla stessa formulata (come espressamente indicato in ricorso a pag. 30) “sempre al fine di dare contezza, anche mediante presunzioni, dell’anteriorità delle forniture rispetto alla declaratoria di fallimento”;
che, infatti, tenuto conto che l’art. 2710 c.c. – che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti – non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento che agisca nella funzione di gestione del patrimonio del medesimo, (non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione), ma è operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d’impresa (vedi Cass. S.U. n. 4213/2013, vedi anche Cass. n. 18682/2017), la ricorrente non può giovarsi delle scritture contabili della fallita per dimostrare l’anteriorità delle proprie forniture rispetto al fallimento;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 8.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021