Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24716 del 14/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22274/2019 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria n. 53, presso lo studio dell’avvocato Maccaroni Manuela, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.; Procuratore presso il Tribunale per i Minori di Roma; Sindaco del Comune di Roma, quale tutore provvisorio dei minori Pe.Ch. e Pe.Ca.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2021 dal cons. Dott. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Roma, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale è stata sospesa la responsabilità genitoriale di P.C. sui figli minori, a causa delle condizioni psichiche della parte e al rifiuto degli interventi di sostegno ad essa forniti dai Servizi Sociali, oltre che a due tentativi di sottrazione dei minori.

Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione P.C. affidato a due motivi. Nel primo motivo si censura l’omesso esame del fatto decisivo consistente nel non aver considerato l’influenza negativa delle dichiarazioni della madre della ricorrente sulle conclusioni assunte senza sottoporre la stessa a valutazione medico legale. Nel secondo viene dedotta l’omessa pronuncia sulla domanda introdotta dal padre dei minori.

Il ricorso proposto è inammissibile dal momento che non è pervenuto riscontro documentale della notificazione eseguita ex art. 140 c.p.c. al Comune di Roma e a C.A..

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento costante: La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notifica torio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c”. (Cass.18361 del 2018). Il principio è stato ribadito in Cass. 8641 del 2019.

Deve aggiungersi che il ricorso è stato notificato alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni invece che alla Procura generale presso la Corte d’Appello di Roma, cui in via esclusiva doveva essere rivolto l’adempimento.

All’inammissibilità del ricorso non segue statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese delle parti intimate.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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