Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24749 del 14/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37924-2019 proposto da:

REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO NICOLAIS, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO MANZARI;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ZANARDELLI 34, presso lo studio dell’avvocato SARA MENICHETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati PASQUALE RUSSO, FRANCESCO PADOVANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1430/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 12/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 12 luglio 2019 la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto da Intesa Sanpaolo S.p.A. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contro l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2010, emesso dalla Regione Emilia Romagna per tasse automobilistiche dovute per veicoli concessi in leasing.

Riteneva la CTR, sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza, che, in relazione al periodo d’imposta in considerazione (2010), il soggetto tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli concessi in locazione finanziaria fosse l’utilizzatore.

Avverso la suddetta sentenza la Regione Emilia Romagna ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la Regione Emilia Romagna denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2, per avere la CTR ritenuto che, in caso di contratto di locazione finanziaria, il pagamento della tassa automobilistica spettasse esclusivamente all’utilizzatore.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 113 del 2016, conv., con mod., dalla L. n. 160 del 2016, per avere la CTR erroneamente ritenuto l’efficacia retroattiva della suddetta normativa.

I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono infondati.

Questa Corte, con la decisione n. 13135 del 2019, richiamata nella sentenza impugnata, ha esaminato la questione dedotta dalla ricorrente, che nasce dall’avvicendarsi di norme di legge riguardanti la soggettività passiva delle tasse automobilistiche dovute per veicoli concessi in locazione finanziaria, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di tassa automobilistica, il D.L. n. 113 del 2016, art. 10 (conv. in L. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2015, art. 9-bis (conv. in L. n. 125 del 2015) – che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l’ipotesi di responsabilità solidale della società di “leasing” la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto – ha reintrodotto, “pro futuro”, la medesima regola impositiva già ricavata dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit. L. n. 99 del 2009), ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. D.L. n. 113 del 2016)”. Tale principio di diritto, cui il Collegio intende dare continuità, è stato ribadito da Cass. n. 23273 del 2020.

La sentenza impugnata, nell’individuare nell’utilizzatore il soggetto tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli concessi in locazione finanziaria, si è dunque posta in linea con il richiamato orientamento di questa Corte.

Alla stregua di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dalla ricorrente anche in memoria, il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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