Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24755 del 14/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34296/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. *****), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.R., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Gennaro GIUSTI, presso il cui studio legale, sito in Locri, alla piazza De Gasperi, n. 1, è

elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2701/06/2019 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, Sezione staccata di REGGIO CALABRIA, depositata in data 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di quattro cartelle di pagamento emesse nei confronti di C.R., la CTP di Reggio Calabria ne annullava tre per non avere l’agente della riscossione provato la regolare notificazione delle stesse. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Calabria rigettava l’appello dell’agente della riscossione sostenendo che non era stata provata la notifica della cartella n. ***** mentre erano prescritti i crediti erariali di cui alle cartelle di pagamento n. *****, n. ***** e n. *****.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate Riscossione propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimato con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

4. Il controricorrente ha depositato memoria allegando la ricevuta di pagamento della cartella n. *****, che sostiene aver erroneamente omesso di allegare al ricorso.

CONSIDERATO

che:

Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni del controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e per difetto di interesse dell’ADER, avendo provveduto al pagamento degli importi di cui alle cartelle impugnate.

Invero, quanto alla prima eccezione, il ricorso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia, in particolare sulla natura dei tributi iscritti a ruolo avendo il ricorrente riprodotto a pag. 6 del ricorso la parte dell’originario ricorso del contribuente contenente la specificazione della natura dei crediti delle cartelle impugnate.

Quanto alla seconda eccezione, i pagamenti documentati dal contribuente sono solo parziali, ovvero non esattamente corrispondenti all’importo delle cartelle impugnate e comunque non riguardano la cartella n. *****, per come ammesso dallo stesso controricorrente che l’ha allegata, ma tardivamente, nella memoria ex art. 378 c.p.c..

Venendo al merito, con il motivo di ricorso la ricorrente Agenzia, con riferimento alle cartelle di pagamento n. *****, n. ***** e n. *****, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., per avere i giudici di appello annullato le stesse sull’erroneo presupposto che il termine di prescrizione fosse quinquennale.

Il motivo è fondato e va accolto in quanto l’affermazione della CTR si pone in insanabile contrasto con il condivisibile insegnamento nomofilattico di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U., n. 23397 del 2016) in base al quale “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (in termini, numerose successive pronunce delle Sezioni semplici, tra cui Cass. n. 16713 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata, nonché Cass. n. 9906, n. 11800 e n. 12200 del 2018).

Secondo la citata pronuncia, quindi, la mancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irretrattabili i crediti d’imposta, senza incidere sul relativo termine prescrizionale, che è quello ordinario decennale salvo che non sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore; ne consegue che nel caso di specie la CTR ha male interpretato tale principio erroneamente ritenendo soggetto a prescrizione quinquennale il credito erariale per il quale non decorre un diverso e minore termine prescrizionale, come per l’IRPEF e l’IRAP (Cass. n. 12740 del 2020), che sono tra i tributi oggetto delle cartelle impugnate, ai quali, pertanto, si applica l’ordinario termine decennale nella specie interrotto a seguito di comunicazione di iscrizione ipotecaria che la CTR ha dato atto essere stata effettuata nel febbraio del 2013.

All’accoglimento del motivo di ricorso in esame consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR territorialmente competente per nuovo esame alla stregua dei principi sopra enunciati e per la verifica dell’eventuale intervenuto integrale pagamento degli importi di cui alle cartelle impugnate, secondo la prospettazione fattane dalla parte contribuente nella memoria ex art. 378 c.p.c. (che ha richiamato il disposto di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618),che comporta un accertamento in fatto che dovrà essere compiuto dal giudice del merito, il quale provvederà altresì alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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