LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1144-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERENGARIO 10, presso lo studio dell’avvocato PAOLA CECCHETTI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3404/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RITENUTO
che:
1. M.G., proprietario di unità immobiliare sita in ***** e ricompresa nella microzona Salario Trieste, ha impugnato, dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento catastale che, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, ha modificato il classamento degli stessi beni, con conseguente aumento delle rendite catastali.
La CTP ha accolto il ricorso, ritenendo non motivato l’avviso impugnato.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 3404/02/2018, depositata il 17 aprile 2018, ha dichiarato inammissibile l’appello, in quanto la sua notifica a mezzo posta era stata eseguita tramite il servizio privato fornito dalla Nexive s.p.a. prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, ed era quindi da considerarsi inesistente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandolo a due motivi.
Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha depositato memoria.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, artt. 1,2,3,4 e 5, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, entrato in vigore il 30 aprile 2011; del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16; della L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 57 e 58; della L. 20 novembre 1982, n. 890; nonché dell’art. 149 c.p.c..
Assume infatti la ricorrente Agenzia che sarebbe valida la notifica dell’appello effettuata a mezzo di un operatore postale privato.
2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 156 e 291 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2.
Assume infatti la ricorrente Agenzia che l’eventuale invalidità della notifica dell’appello sarebbe stata comunque sanata dalla costituzione degli appellati.
3. I due motivi sono connessi e vanno trattati congiuntamente.
In materia di validità della notificazione degli atti processuali eseguita tramite operatori postali privati sono di recente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato il seguente principio:
“In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020).
Nello stesso senso, con specifico riferimento alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio tributario, è stato ribadito che “In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella portata dalla L. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, è riservata, nel regime del D.Lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del “servizio postale universale” e, nel successivo regime della L. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale.” (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 25521 del 12/11/2020; cfr. altresì Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 2299 del 31/01/2020).
Alla luce del principio espresso dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, nel caso di specie la notifica dell’appello tributario eseguita (così come risulta dalla stessa sentenza impugnata, non contestata sul punto dalla ricorrente) tramite spedizione, il 17 febbraio 2017, a mezzo posta e servendosi di un operatore di posta privata, prima dell’entrata in vigore della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, è dunque nulla e non inesistente, e, sotto il profilo della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti appellate, potrebbe ritenersi sanata dalla costituzione di queste ultime nel giudizio di secondo grado.
Tuttavia, in base al medesimo principio, ai fini della verifica, doverosa anche d’ufficio, della tempestività dello stesso appello, la notifica de qua è priva di certezza legale della data di consegna del ricorso all’operatore postale privato e l’effetto sanante della costituzione delle parti appellate non rileva.
Acquisito, per effetto di precedente ordinanza interlocutoria, il fascicolo di merito, in considerazione della natura processuale della relativa questione, ai fini della valutazione della tempestività dell’appello non è emersa la prova che quest’ultimo sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado.
Ed invero è la stessa sentenza impugnata (sul punto incontrastata dalla ricorrente) che rileva che la sentenza resa dalla CTP è stata notificata all’Amministrazione il 19 dicembre 2016 e che la notifica dell’appello è stata ricevuta dal contribuente appellato il 3 marzo 2017, ovvero dopo la decorrenza del termine breve di 60 giorni per l’impugnazione, scaduto il 17 febbraio 2017.
Pertanto, sia pur integrando con quanto sinora argomentato la ratio decidendi della sentenza resa dalla CTR, deve ritenersi (in difformità dalla proposta originaria del relatore) lo stesso appello inammissibile, con conseguente rigetto del ricorso erariale.
4. Le spese del giudizio di legittimità si compensano, in considerazione della sopravvenienza della citata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021