Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24792 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27276-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 175, presso lo studio dell’avvocato ASTOLFO PELLEGRINI, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO SANTAGATA, RAFFAELE DI TELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1533/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. C.R. Costruzioni Società Cooperativa in liquidazione proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l’avviso di accertamento con la quale veniva rettificato, per l’anno di imposta 2008, il reddito di impresa di Euro 55.197,85 con recupero a tassazione IVA illegittimamente detratta per Euro 11.012,77.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo fondata l’assorbente eccezione relativa alla nullità formale dell’atto impositivo.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regione della Campania rigettava l’appello rilevando che l’avviso di accertamento era stato sottoscritto da un funzionario non validamente ed efficacemente preposto in presenza di una delega in bianco.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un motivo. Ha resistito il contribuente depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42,L. n. 241 del 1990, artt. 21 septies, 21 octies e 21 nonies in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere necessaria l’indicazione della persona fisica delegata, trattandosi di delega di firma avente efficacia interna.

2. Vanno preliminarmente rigettati i rilievi di inammissibilità del ricorso sollevati dalla contribuente nel controricorso: la censura fatta valere dall’Ufficio riguarda la violazione di legge ed e’, quindi, consentita anche in presenza di “doppia conforme”, inoltre, il motivo non è aspecifico in quanto vengono indicati gli atti sui quali esso si fonda.

3. Venendo all’esame del merito il motivo è fondato.

3.1 Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1 stabilisce che “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notifica di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.

3.2 La norma non contiene alcuna specificazione in ordine alle modalità di rilascio della delega, alla sua funzione e ai requisiti di validità, dovendosi per altro rilevare che al successivo comma 3 è prevista la nullità dell’avviso qualora non rechi, tra l’altro, “la sottoscrizione”.

3.3 Questa Corte, in punto di accertamento dei requisiti della delega rilasciata dal dirigente dell’ufficio al funzionario che, in sua sostituzione, sottoscriva l’avviso stesso, in plurime recenti pronunce, superando il contrario orientamento giurisprudenziale al quale si è uniformata l’impugnata sentenza, ha affermato che “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto Patto”. (cfr. Cass. n. 8814/2019, 18383/2019, 11019/2019, 23433/2019 e 18675/2020).

3.4 Nel caso in esame, come si evince dall’estratto dell’atto impositivo, riprodotto in ossequio al principio di autosufficienza nel ricorso, l’avviso di accertamento risulta sottoscritto dal capo team 03 imprese M.A.M. con la seguente annotazione “firma su delega del Direttore Provinciale E.P. giusta disposizione di servizio n.4 dell’8.1.2014”.

3.5 La CTR non si è adeguata ai principi di diritto sopra esposti in quanto, pur accertando l’esistenza della delega di firma in relazione alle qualifiche ricoperte, ha negato validità alla delega in quanto priva del nominativo del soggetto delegato.

4 In conclusione, in accoglimento ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale Campania, in diversa composizione, per l’esame delle questioni di merito e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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