Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24800 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGIONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4324-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LOVISOLO ANTONIO, LOVISOLO ANDREA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1058/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 123/15, sez 20, accoglieva il ricorso proposto da R.N. avverso il diniego di rimborso ***** per irpef 2008-2011.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Liguria che, con sentenza 1058/2018, lo rigettava, confermando la decisione di primo grado che aveva dichiarato il diritto del contribuente al rimborso delle somme versate a titolo di Irpef oltre il limite dell’87,50, con riferimento al trattamento pensionistico erogato.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, il contribuente.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione” del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 7-bis, D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 13 e 48-bis (come modif. dalla L. n. 335 del 1995, art. 11), (ratione temporis applicabile) e del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1 lett. f) e art. 19, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole in particolare che la CTR abbia erroneamente ritenuto che il trattamento previdenziale oggetto di causa fosse riconducibile nell’ambito della previdenza complementare, con conseguente fruibilità della tassazione agevolata nella misura dell’87,50%, laddove il fondo previdenziale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova non può “essere ricondotto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 e ai conseguenti benefici fiscali a favore del personale consortile ad eccezione dei “vecchi fondi” istituiti “presso gli enti di cui alla L. n. 70 del 1975”.

Va preliminarmente osservato che risulta infondata l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla resistente non avendo in termini espressi l’Agenzia censurato la motivazione della CTR relativa alla applicabilità al caso di specie della disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12 relativo alla permanenza della tassazione agevolata su base imponibile dell’87,50% per coloro andati in pensione anteriormente all’1.01/2001.

A tale proposito il ricorso, ancorché non abbia fatto un espresso riferimento al citato art. 12, ha comunque argomentato circa il fatto che in relazione alla sopravvenuta legislazione le nuove disposizioni fossero applicabili anche per coloro i cui diritti fossero maturati anteriormente con la conseguenza che la tassazione avviene sull’intero importo e non già nella misura ridotta dell’87,50.

In tal modo il ricorso ha implicitamente censurato anche il riferimento della sentenza di secondo grado al D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12.

Si osserva ulteriormente che la questione oggetto della sentenza di appello riguardava l’applicazione sotto il profilo temporale della legislazione sopravvenuta nel cui contesto l’interpretazione e l’applicabilità del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12 non costituiva una autonoma statuizione ma una argomentazione inserita nel più ampio contesto motivazionale circa la normativa applicabile Ciò posto, il ricorso appare fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di ricostruire il quadro normativo che disciplina la fattispecie nel modo che segue.

“Ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7-bis, (come introdotto dalla L n. 335 del 1995, art. 11, comma 8, entrato in vigore il 17 agosto 1995), le prestazioni periodiche indicate al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h bis), costituiscono reddito per l’87,50% dell’ammontare corrisposto e non per il loro intero ammontare.

Successivamente, la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48-bis, lett. d (introdotta, con efficacia dal 1 gennaio 1998. Dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 4), ha stabilito che le prestazioni periodiche richiamate al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h-bis, non sono più soggette alle disposizioni del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 (nel testo sostituito, con efficacia dal 10 gennaio 1998, dall’art. 3 d. lgs. n. 314 del 1997), ma continuano a costituire reddito per l’87,50% dell’ammontare lordo corrisposto (v. Cass.. 23/10/2017, n. 25033; Cass., 18/10/2017, n. 24589; Cass., 17/5/2017, n. 12269).

La disciplina è stata in seguito ancora modificata dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. f (entrato in vigore il 26 maggio 2001 con efficacia dal 1 gennaio 2001, come disposto dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 19, comma 1, modificato dal D.Lgs. n. 168 del 2001, art. 13), con il quale si è previsto che le prestazioni pensionistiche di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h bis, si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. ovverosia sono tassabili non già (solo) sull’87,50% dell’ammontare lordo corrisposto bensì sull’intero (cfr. Cass., 17/12/2015, n. 1647; Cass., 20/4/2009, n. 14310).

In ogni caso, occorre avere riguardo alla normativa applicabile al momento in cui la prestazione pensionistica matura e viene erogata e non al momento in cui è sorto il diritto alla prestazione stessa (v. Cass. n. 9668/17; v. anche Cass. Sez. n. 8280/17; Cass. n. 240 del 2015; Cass. n. 9996 del 2015; Cass. n. 10302 del 2015) (v. Cass., 23/10/2017, n. 25033; Cass.. 18/10/2017, n. 24589; Cass., 17/5/2017, n. 12269).

Sulla specifica questione in esame questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo che in relazione al mutato quadro normativo (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48-bis, lett. d,) risultano applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base imponibile anche per i diritti maturati anteriormente, giacché a decorrere dal 1 gennaio 2001, e per tutto il periodo successivo, le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 47, comma 1, lett. h-bis, erogate in forma periodica, si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lett. g-quinquies dell’art. 41, comma 1 se determinabile; ovverossia sono tassabili non già solo sull’87,50 per cento del loro ammontare lordo corrisposto bensì sull’intero (v. Cass., 17/5/2017, n. 12269; Cass. n. 22656 del 2015; Cass. 12/1/2015, n. 240; Cass. 15/5/2015, n. 9996; 20/5/2015, n. 10302).

In altri termini, il trattamento previdenziale erogato dal Fondo di previdenza dei dipendenti Inps, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi del D.L. n. 973 del 1986, art. 13, conv. in L. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993, sicché le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell’ambito applicativo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48-bis, comma 1, lett. d (ora 52), nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all’87,50% dell’ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data. sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g-quinquies, se determinabili (v. Cass., 8/7/2016, n. 13982). ” (Cass. 4583/18; vedi anche Cass. 4584/18;Cass. 5025/18;Cass. 26110/18).

Alla luce di questi principi, applicati da questa Corte proprio in relazione ad una fattispecie riguardante il Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova di cui anche l’odierno resistente era dipendente, consegue che a quest’ultimo non possa essere riconosciuto alcun rimborso per gli anni oggetto di controversia in quanto posteriori al 1 gennaio 2001.

Si osserva ulteriormente che questa Corte, ha già avuto occasione, con l’ordinanza 3682/17, di accogliere analogo ricorso dell’Agenzia contro l’odierno ricorrente in relazione alla richiesta di rimborso da parte del contribuente per gli anni 20042007.

Tale sentenza ha affermato quanto segue: “Sulla specifica questione, oggetto di controversia, questa Corte è già intervenuta con una serie di pronunce (n. 240/2015; n. 9996/2015; 10302/2015) le quali hanno, concordemente, affermato che ” in relazione al mutato quadro normativo – D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48-bis, lett. d) – risultano applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base imponibile anche per i diritti maturati anteriormente giacché a decorrere gennaio 2001 e per tutto il periodo successivo le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 47, comma 1, lett. a-bis) dell’art. 47, erogate in forma periodica si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, a lett. g-quinquies), se determinabile; ovverosia sono tassabili non già solo sull’87,50 per cento del loro ammontare lordo corrisposto, come sostenuto dalla Commissione regionale nella presente controversia sulla scorta dell’originario testo normativo, sebbene sull’intero, quel testo non essendo più in vigore al momento fiscalmente rilevante) dell’erogazione assoggettata al prelievo fiscale.”.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Liguria, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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