LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGIONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9089-2019 proposto da:
P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. PASTEUR N. 70, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI MARIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA III;
– intimata –
contro
AGENZIA DELLE’ ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 8126/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 20/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 20053/17, sez. 43, rigettava il ricorso proposto da P.R. avverso l’avviso di accertamento ***** per Irpef 2009 relativo ad una plusvalenza per la vendita immobiliare prima del quinquennio dall’avvenuto acquisto.
Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 8126/2018, rigettava l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di due motivi.
L’Amministrazione ha depositato atto di costituzione.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Con il secondo motivo contesta che nel caso di specie non fosse stata fornita la prova che l’immobile venduto era stato adibito ad abitazione principale.
I due motivi tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano manifestamente fondati.
La motivazione della sentenza impugnata è stata del seguente tenore:
“Invero, ribadito che va esclusa la nullità della procedura per carenza di contraddittorio, va sottolineato come il contribuente non sia stato in grado di dimostrare la destinazione ad abitazione principale dell’immobile in questione. Si tratta, invero, di affermazioni di condomini, di produzione di bollette relative ad utenza che non assumono quel ruolo dirimente necessario, senza considerare il rilievo da assegnare alla dichiarazione dello stesso contribuente di considerare l’immobile a disposizione”.
Trattasi di una motivazione apparente che rende del tutto incomprensibili le ragioni della decisione. La stessa deve quindi ritenersi nulla in quanto basata su delle mere apodittiche affermazioni prive di riferimenti adeguati alle situazioni di fatto sottostanti ed alle deduzioni della parte nonché di argomentazioni in punto di diritto.
E’ sufficiente a tale proposito richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha in più occasioni ritenuto che (Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
In particolare la CTR non ha in alcun modo argomentato riguardo ai documenti prodotti dal ricorrente relativi a fatture per i consumi energetici, a fatture AMA per i servizi di nettezza urbana, a ricevute di pagamento del condominio; a posta ricevuta dal contribuente presso l’appartamento in questione.
Ne’ il giudice di seconde cure ha svolto argomenti per escludere che l’abitazione principale ai fini della normativa in esame possa essere costituita dalla effettiva dimora abituale che prescinda dalla residenza anagrafica In conclusione il ricorso va accolto.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021