LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGIONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12115-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
D.G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato GIULIO SIMEONE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6961/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 05/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 29497/16,sez 40,accoglieva il ricorso proposto da D.G.G. avverso l’avviso di accertamento n. ***** per estimi catastali Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.
Il giudice di seconde cure, con sentenza 6961/2018, dichiarava inammissibile l’appello.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Amministrazione sulla base di due motivi.
La contribuente ha resistito con controricorso illustrato con memoria.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura, l’Agenzia deduce la validità della notifica effettuata e mezzo di operatore postale privato e che l’atto era stato spedito tempestivamente.
Con il secondo motivo deduce le violazione dell’art. 156 c.p.c. avendo comunque l’atto raggiunto lo scopo essendosi la contribuente costituita in giudizio.
I due motivi tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano infondati.
Le Sezioni unite della Cassazione n. 299 del 2020 hanno affermato quanto segue:”in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017";
“la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. SU n. 299 del 2020).
Si impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l’appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, quando – come nel caso di specie – non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato.
Tale verifica, consentita anche d’ufficio a questa Corte (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell’appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51, spettando l’onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l’azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell’onere probatorio (Cass. SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).
Infatti, premesso che risulta in atti che la sentenza di primo grado è stata depositata il 20.12.16, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di ufficio, si è potuta constatare la presenza solo dei seguenti atti potenzialmente utili a ricostruire la tempestività o meno dell’appello: una distinta di ritiro del ricorso da parte della Nexive dei ricorsi presentati per la spedizione includente quello nei confronti del difensore della D.G. ed un “tracking” che riferisce di un recapito in data 6.4.17 sul quale non vi è alcuna attestazione dell’avvenuta ricezione del gravame recante la firma della contribuente.
Manca dunque in atti una qualsiasi attestazione relativa alla effettiva notifica dell’appello alla contribuente nonché della tempestività della spedizione dello stesso che conseguentemente deve ritenersi inesistente e, come tale, non sanabile dalla costituzione in giudizio dell’appellato.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese devono compensarsi in ragione dell’applicazione di principi giurisprudenziali successivi rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo.
PQM
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021