Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24828 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2984-2020 R.G. proposto da:

GESAT s.p.a., in persona del legale rappresentante, Andrea Acquarulo, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Michele ALDINIO e Antonello COPPOLA, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tommaso Campanella, n. 23, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. *****), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza n. 239/03/2019 della Commissione tributaria regionale della BASILICATA, depositata in data 08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due cartelle di pagamento per gli anni d’imposta 2011 e 2012, con la sentenza impugnata la CTR della Basilicata, accogliendo l’eccezione sollevata dall’appellante Agenzia delle entrate, dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Geosat s.p.a. avverso la sfavorevole sentenza della CTP di Potenza, depositata in data 10/11/2016 e non notificata, in quanto proposto con ricorso spedito in data 11/07/2017, quindi ben oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c..

Avverso tale sentenza la Geosat s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, dando preliminarmente atto di aver usufruito, ai fini della proposizione sia dell’appello che del ricorso per cassazione, della sospensione dei termini di impugnazione prevista dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018.

Si è costituita l’Agenzia delle entrate che ha eccepito in via preliminare la tardività del ricorso in quanto, trattandosi di impugnazione di cartelle di pagamento precedute da atto di recupero definitivo, non si applicava la sospensione legale di cui alla disposizione invocata dalla ricorrente.

Rimaneva intimata l’Agenzia delle entrate – Riscossione.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito spiegate.

Va preliminarmente rilevato, in punto di fatto, che la sentenza della CTR è stata pubblicata in data 8 maggio 2019 ed il ricorso in esame è stato notificato telematicamente (a mezzo PEC) in data 10 gennaio 2020.

Orbene, applicato il termine lungo di sei mesi, di cui al combinato disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e art. 51, comma 1, u.p., nonché dall’art. 327 c.p.c., maggiorato della sospensione di trentuno giorni per il periodo feriale, l’impugnazione della sentenza della CTR depositata in data 08/05/2019 andava a scadere in data 09/12/2019, ovvero al di fuori della forbice temporale, dal 23/10/2018 al 31/07/2019, prevista dal cit. D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11.

Pertanto, nel caso di specie non essendo applicabile la sospensione straordinaria prevista da tale disposizione, di cui la ricorrente ha illegittimamente usufruito, il ricorso va dichiarato inammissibile; il che rende superfluo anche solo riferire sui motivi dedotti dalla ricorrente.

In applicazione della regola della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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