Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24831 del 15/09/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 219/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

A.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Uricchio, con studio in Milano, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: avv.antoniouricchio.pec.it), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 13 maggio 2019 n. 2058/07/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 28 aprile 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 13 maggio 2019 n. 2058/07/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di sollecito di pagamento in dipendenza di cartelle esattoriali, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti di A.S. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 10 gennaio 2017 n. 146/26/2017. La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto della tardiva deduzione della rituale notifica delle cartelle di pagamento. A.S. si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto l’inammissibilità dell’appello a causa della tardiva eccezione della regolare notifica delle cartelle esattoriali.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 In tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, riguarda l’eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell’amministrazione finanziaria di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto contrastante con il disposto della citata norma la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello con cui l’amministrazione finanziaria, impugnando la sentenza di primo grado che aveva annullato una iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle cartelle presupposte, aveva dedotto per la prima volta che tali cartelle erano state regolarmente notificate, producendo la relativa documentazione) (tra le altre: Cass., Sez. 6-5, 7 giugno 2013, n. 14486 – nello stesso senso: Cass., Sez. 5", 22 settembre 2017, n. 22105; Cass., Sez. 6-5, 29 dicembre 2017, n. 31224; Cass., Sez. 6"-5, 23 maggio 2018, n. 12651; Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2019, n. 33115; Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2020, n. 5502; Cass., Sez. 5, 13 ottobre 2020, n. 22004; Cass., Sez. 5, 29 gennaio 2021, n. 2072; Cass., Sez. 5, 17 marzo 2021, n. 7434).

1.2 Inoltre, nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre nel predetto grado l’originale dell’atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l’avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, unicamente le eccezioni in senso stretto (tra le altre: Cass., Sez. 5", 31 maggio 2011, n. 12008; Cass., Sez. 6-5, 7 giugno 2013, n. 14486; Cas., Sez. 5, 4 aprile 2018, n. 8313; Cass., Sez. 5, 22 novembre 2017, n. 17164; Cass., Sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33753; Cass. Sez. 5", 16 ottobre 2020, n. 22505).

1.3 In coerenza con tali premesse, dunque, è ammissibile che, nonostante la contumacia nel giudizio di primo grado, l’agente della riscossione proponga appello avverso la sentenza di annullamento di un’intimazione di pagamento per omessa notifica delle prodromiche cartelle esattoriali al contribuente, deducendone e documentandone per la prima volta la rituale notifica in tale sede, senza impingere in alcuna preclusione processuale.

1.4 Nella specie, viceversa, il giudice di appello ha fatto malgoverno di tali principi, dichiarando l’inammissibilità dell’appello proposto dall’agente della riscossione, sull’erroneo presupposto che quest’ultimo, essendo stato contumace nel giudizio di primo grado, avesse tardivamente eccepito in tale sede la rituale notifica delle cartelle esattoriali prodromiche all’intimazione di pagamento, che era stata annullata per mancata prova della stessa notifica.

2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472