Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.24853 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Esnestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3433/2015 R.G. proposto da:

Panelli Impianti Ecologici s.r.l. in liquidazione rappresentati e difesa dall’Avv. Giuseppe Vaccaro, elettivamente domiciliata in Roma, via S. Tommaso d’ Aquino n 16, presso lo studio dell’Avv. Antonino Dierna giusta procura speciale a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e Equitalia Nord s.p.a.;

– intimata non costituita –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2582/2014, depositata il 16 maggio 2014.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco nella camera di consiglio del 6 marzo 2020.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Letto il ricorso per cassazione proposto dalla s.r.l. Impianti Ecologici in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello precedentemente proposto avverso la sentenza n. 244/9/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che a sua volta aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento emessa dall’Agente della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis all’esito della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni effettuate per l’anno di imposta 2007 con Mod. 770/2008 e con Mod. Unico/2008.

2. – Rilevato che la società ricorrente, abbandonati tutti gli altri motivi di doglianza prospettati nel giudizio di merito, nel ricorso per cassazione lamenta unicamente la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 e art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; in subordine violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, D.Lgs. n. 426 del 1997, art. 2, art. 6 stat. contrib. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, perché:

2.1. – Sarebbe nulla la sentenza in quanto in relazione alla eccezione di omessa comunicazione dell’avviso di irregolarità conterrebbe una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado senza valutare le eccezioni proposte sul punto dall’appellante.

2.2. – In subordine, sussisterebbe violazione delle leggi indicate perché la sentenza ha erroneamente ritenuto soddisfatto il requisito della previa comunicazione di irregolarità nonostante la contribuente avesse contestato che l’avviso ricevuto si riferisse solo alla liquidazione del mod. 770 e non anche a quella del mod. Unico.

3. – Letto il controricorso con cui l’Agenzia delle entrate resiste in giudizio eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso avverso.

4. – Ritenuta l’infondatezza del motivo di ricorso proposto in via principale dato che, pur non essendo dovuta nel caso in esame la previa comunicazione di irregolarità (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 3154 del 15/02/2015; in precedenza, tra le altre Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4231 del 24/02/2006), tuttavia la sentenza impugnata a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, contiene la seguente specifica motivazione sul punto: “anche l’eccezione sulla pretesa mancata instaurazione del contraddittorio è da ritenersi infondata, dilatoria ed inutilmente defati-gante, tenuto conto che è stato ampiamente documentato già in primo grado il rispetto della L. n. 212 del 2000…si osserva che la comunicazione di irregolarità risulta essere stata notificata mediante lettera raccomandata spedita in data 23.06.2010 e regolarmente ricevuta in data 24.06.2010, così come correttamente evidenziato nella sentenza qui impugnata che, anzi, non viene efficacemente contestata in punto, limitandosi parte appellante a sollevare eccezioni non pertinenti ed a richiamare giurisprudenza inconferente”.

4.1- Ritenuto inoltre che il motivo proposto in via subordinata sia inammissibile perché, sotto l’apparenza della censura per violazione di legge, contrasta in realtà la valutazione di merito effettuata dalla sentenza impugnata, e mira ad una rivisitazione del materiale probatorio acquisito nel corso del processo, inammissibile in sede di legittimità.

5. – Ritenuto pertanto, per effetto delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere rigettato, con addebito delle spese processuali alla parte soccombente in favore dell’Agenzia delle entrate, che ha resistito nel presente giudizio (a differenza di Equitalia Nord s.p.a.) e possibile raddoppio del contributo unificato.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.600 (cinquemilaseicento) complessivi; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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