Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.24884 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18319/2020 proposto da:

B.M., B.A.M., B.S., Bo.Ga., I.V., elettivamente domiciliati in Roma, Via O.

di Montecelio n. 19, presso lo studio dell’avvocato Davoli Vincenzo, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.M., nella qualità di curatore speciale dei minori B.A. e B.N., elettivamente domiciliata in Roma, Via E.Q. Visconti n. 20, presso lo studio dell’avvocato Paparoni Francesca, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Baroni Raffaella, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

P.G., Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Pubblico Ministero presso la Corte di Appello di Torino;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 03/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2021 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

CHE:

Con sentenza emessa il ***** il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta dichiarò lo stato di adottabilità dei minori B.A. (n. il *****) e di B.N. (n. il *****), attualmente collocati in una comunità, figli di B.M. e di P.G..

A seguito di una segnalazione per maltrattamenti nell’ambito della famiglia paterna allargata dove il padre li aveva portati dopo la separazione dalla madre, i minori erano stati allontananti dall’abitazione dei nonni paterni e collocati in comunità.

Svolta l’istruttoria il Tribunale per i minorenni con decreto del 21/11/2016 ritenne non idonea la famiglia paterna rispetto alle esigenze evolutive dei minori, che presentavano sintomi riferibili a disturbo post traumatico da stress, ritenne non idonee le zie paterne e rilevò che la madre viveva con un altro compagno e non chiedeva di occuparsi dei minori; dispose l’affido eterofamiliare e la regolamentazione del diritto di visita da parte del padre e della madre da svolgersi alla presenza di un educatore e la disciplina degli incontri con gli zii paterni.

Dopo un periodo di affidamento etero-familiare, i bambini vennero collocati in una nuova comunità educativa per il trattamento dei bambini traumatizzati.

Il Tribunale con sentenza del 28 giugno 2019 dichiarò lo stato di adottabilità dei due minori per le ragioni riportate a fol. 7 della sent. imp. B.M. (padre dei minori) e B.A.M., Bo.Ga., B.S. e I.V. (zii dei minori) ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino con due mezzi. Ha replicato con controricorso il curatore speciale dei minori Avv. M.M..

CONSIDERATO

CHE:

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata dal Curatore speciale dei minori, che risulta fondata.

Questi ha osservato che il ricorso per cassazione non è stato notificato al Tutore dei minori (e cioè, al legale rapp. p.t. del Consorzio intercomunale servizi socio-assistenziali “*****” di *****), che ha veste di parte necessaria dell’intero procedimento, era stato presente in primo e secondo grado ed e’, quindi, litisconsorte necessario anche nel giudizio di legittimità (L. n. 184 del 1983, artt. 16 e 17 vigente ratione temporis).

L’eccezione va accolta.

In tema di adozione, la L. 28 marzo 2001, n. 149, che ha novellato la L. 4 maggio 1983, n. 184, non prevede la nomina necessaria di un curatore speciale al minore, il quale è rappresentato in giudizio dai genitori o dal tutore, perché il procedimento è unico e da subito contenzioso, essendo stata soppressa la fase dell’opposizione L. n. 184 del 1983, ex art. 17 con la conseguenza che il rappresentante legale è investito sin dall’inizio della rappresentanza del minore ed in tale qualità gli deve essere notificata la sentenza che dichiara l’adottabilità o il non luogo a provvedere della L. n. 184 del 1983, ex art. 15 e ss. essendo egli legittimato all’eventuale impugnazione (Cass. n. 3804 del 17/02/2010); inoltre, al rappresentante legale del minore, tutore provvisorio o curatore speciale, è attribuita una legittimazione autonoma, connessa ad un’intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a far assumere loro la veste di parti necessarie dell’intero procedimento, pure in appello quand’anche in primo grado non si siano costituiti, sicché è necessario, a pena di nullità, integrare il contraddittorio nei loro confronti, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., ove tali parti non abbiano proposto il gravame (Cass. n. 1472 del 25/01/2021).

Nel caso di specie, avendo il tutore provvisorio partecipato ai primi due gradi del giudizio, va disposta la notifica del ricorso per cassazione al tutore entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; conseguentemente la causa va rinviata a nuovo ruolo.

PQM

La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando ai ricorrenti di notificare il ricorso al tutore provvisorio nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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