LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26896-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CVR COSTRUZIONI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 267/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 13/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Lucca, con sentenza n. 120/15, sez. 3, rigettava il ricorso proposto dalla CVR Costruzioni srl avverso i seguenti avvisi di accertamento:
***** per Ires, Iva e Irap2007;
***** per Ires, Iva e Irap2008;
***** per Ires, Iva e Irap2009;
***** per Ires, Iva e Irap 2010;
Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Toscana che, con sentenza n. 267/2017, rigettava l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi.
Non ha resistito con controricorso la società contribuente.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Con il secondo motivo censura la sentenza per avere ritenuto non assolto l’onere probatorio incombente ad essa Amministrazione circa l’inesistenza oggettiva delle operazioni contestate.
Con il terzo motivo lamenta che la CTR abbia attribuito alla sentenza penale di assoluzione del contribuente efficacia vincolante ed automatica in sede tributaria circa l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.
Il primo motivo è manifestamente fondato.
La Commissione regionale, dopo avere dato ampiamente atto delle argomentazioni proposte dalla contribuente appellante e dal resistente Ufficio, motiva la propria decisione nel modo che segue.
” Si rileva che l’accertamento si basa su vari indizi tendenti a far presumere all’Ufficio l’inesistenza delle prestazioni oggetto delle fatture in contestazione, ma in realtà molti di questi indizi sono riconducibili a dichiarazioni rese da terzi o ad irregolarità nella tenuta delle scritture contabili da parte delle imprese riconducibili al D.L. piuttosto che all’odierna appellata, la quale anzi ha dimostrato di avere effettuato i pagamenti relativi alle fatture stesse.
L’accertamento pertanto si basa su presunzioni semplici prive della forza probatoria della inesistenza di tali prestazioni.
Si osserva che tale assunto risulta confermato dalla recente sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società appellata avente ad oggetto il medesimo accertamento in fatto della presente controversia.
Il giudice penale, a seguito di una approfondita valutazione delle prove introdotte nel processo ha escluso la insussistenza delle prestazioni documentate dalle fatture incriminate a fronte di una effettiva presenza del D.L., del figlio e di altri muratori riconducibili alle sue aziende nei cantieri interessati della CVR Costruzioni”.
Trattasi di motivazione meramente apparente che non risponde ai requisiti minimi di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè al principio costituzionale di cui all’art. 111 Cost., di obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Occorre rammentare che Corte ha ritenuto che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 24452/18; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Nel caso di specie, la motivazione non dà conto di quali siano gli indizi forniti dall’Ufficio limitandosi solo ad affermare che alcuni di essi, non meglio specificati, sono riconducibili a dichiarazioni rese da terzi o ad irregolarità contabili di altre società e che la CVR aveva dimostrato di avere effettuato i pagamenti relativi alle fatture emesse. Tali affermazioni del tutto generiche e prive di specificità degli elementi di fatto e di ogni argomentazione specifica in ordine ad essi, oltre che parziali, in quanto non danno conto di tutti gli indizi addotti in causa che l’Ufficio, in osservanza del principio di autosufficienza, riporta nel ricorso, rendono la motivazione priva di effetto al fine di soddisfare quel contenuto minimo che essa deve avere per risultare accettabile.
Deve infatti ritenersi nulla per mancanza – sotto il profilo sia formale che sostanziale – del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), la sentenza la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti da una delle parti in giudizio, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati, ovvero una consulenza tecnica, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa, nè indicare la ragione giuridica o fattuale che il giudice abbia ritenuto di condividere. (Cass. n. 7402 del 23/03/2017).
La motivazione assume inoltre che l’accertamento si basa su presunzioni semplici prive di forza probatoria.
Anche per tale affermazione, fermo restando quanto si dirà nell’esaminare il secondo motivo di ricorso, sussistono le ragioni di totale carenza della motivazione non essendo indicate quali siano le presunzioni in questione e perchè esse debbano considerarsi semplici.
A tale proposito va rammentato che questa Corte ha già avuto occasione di precisare che in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass. n. 5374 del 02/03/2017).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi riguardo alla ulteriore argomentazione della motivazione riguardante l’assoluzione in sede penale del D.L..
Fatto salvo anche in questo caso di quanto si dirà in ordine all’esame del terzo motivo, la sentenza si limita ad affermare che il giudice penale a seguito di un esame approfondito delle prove, aveva escluso l’insussistenza delle prestazioni documentate a fronte della presenza del d.L. ed altri nei cantieri interessati della CVR.
Anche in questo caso non viene dato conto in che cosa consistessero le prove valutate dal giudice penale nè vengono fornite indicazioni circa la ritenuta presenza del D.L. ed altri presso i cantieri interessati che non vengono specificati.
L’accoglimento del primo motivo non esime il collegio dall’esaminare i restanti due motivi che risultano connessi con il motivo già esaminato e che appaiono entrambi fondati.
Quanto al secondo motivo si censura l’affermazione della sentenza che ha ritenuto che, avendo l’Ufficio fornito esclusivamente delle presunzioni semplici, queste non erano idonee a provare l’inesistenza delle prestazioni.
Tale affermazione contrasta con l’orientamento costantemente affermato da questa Corte secondo cui in tema di contenzioso tributario, l’Amministrazione finanziaria, ove contesti l’inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha l’onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che dette operazioni, in realtà, non sono state effettuate, mentre, in presenza di siffatta prova, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili (Cass. 25775/14).
Pertanto, la Commissione regionale, una volta che aveva considerato fornite presunzioni semplici circa l’insussistenza delle prestazioni, avrebbe dovuto ritenere che tali elementi costituissero elementi di prova a fronte dei quali incombeva alla società contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
Quanto, infine al terzo motivo, la giurisprudenza di questa Corte ha in svariate occasioni affermato che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perchè il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare 17258/19 (Cass., n. 10578 del 22/05/2015, Rv. 635637 – 01; Cass. n. 5720 del 2007);
La CTR Toscana era dunque tenuta a valutare specificamente, ancorchè al fine della formazione del proprio “libero convincimento”, la sentenza penale assolutoria degli amministratori delle società del “gruppo T.”, mentre ne ha totalmente omesso l’esame.
Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021