Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2491 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27222-2018 proposto da:

AGF IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA, 6, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO COSCINO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1008/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 17253/16, sez. 33, accoglieva il ricorso proposto dalla AGF Immobiliare srl avverso l’avviso di accertamento ***** per Ires ed Irap 2010.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 1008/27/2018, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di tre motivi.

L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la contribuente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deducendo l’omessa motivazione in ordine alla dedotta violazione dell’art. 108 TUIR, comma 3, prospettato in riferimento alla deduzione dell’onere pluriennale.

Con il secondo motivo deduce, sotto il profilo della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’error in procedendo costituito dall’omessa motivazione sul dedotto principio di correlazione ex art. 109 TUIR, comma 5, per motivare la deducibilità dell’onere pluriennale.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Commissione regionale ritenuto non quantificato il valore normale dei beni al netto del prezzo di riscatto e dei canoni residui nonostante ciò risultasse dai documenti prodotti.

Il primo motivo è inammissibile e per certi versi manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto occasione di chiarire che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. SU 8053/14).

Nel caso di specie la ritenuta mancata presa in considerazione non risulta costituire un fatto storico bensì una argomentazione di carattere giuridico che, come tale, non è inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, bensì in quella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ed in effetti quella che con il motivo viene dedotta è una erronea applicazione della legge in quanto si deduce che si sarebbe applicata una norma non attinente alla fattispecie.

Il motivo è comunque manifestamente infondato perchè comunque errato in fatto.

Al principio di pagina 5 della sentenza (escludendo l’intestazione) si legge quanto segue: “Ne consegue che solo l’eventuale differenza positiva rispetto alla sopravvenienza attiva come sopra determinata può considerarsi quale costo sostenuto per il subentro nel godimento del bene, come tale deducibile, a norma dell’art. 108 TUIR, comma 3, in rapporto alla residua durata del contratto”.

Risulta dunque per tabulas che la sentenza impugnata ha preso in esame ai fini del decidere l’art. 108 TUIR, comma 3, onde il motivo è totalmente destituito di fondamento.

Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza.

Questa Corte ha in ripetute occasioni chiarito che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo” (come nel caso di specie), presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, sicchè, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del “tantum devolutum quantum appelatum”, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate. (ex plurimis Cass. 11738/16).

Nel caso di specie la società ricorrente ha del tutto omesso di rappresentare quanto dianzi indicato limitandosi il motivo a proporre argomenti su come si sarebbero dovuti determinare i costi ed i ricavi.

Il motivo non può quindi essere soggetto a scrutinio in questa sede.

Il terzo motivo è anch’esso inammissibile.

La ricorrente si duole che non sarebbero stati esaminati i documenti prodotti, ma al di là del riferimento alla scrittura privata notar C. non indica di quali documenti si tratti.

In particolare poi, alla luce della giurisprudenza dianzi citata in riferimento al primo motivo di ricorso, non risulta indicato quale sarebbe stato il fatto storico oggetto di discussione tra le parti il cui esame sarebbe stato omesso dalla sentenza, dato che costituisce l’unico presupposto per proporre una censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

A prescindere da ciò, il motivo è comunque palesemente infondato. Risulta infatti che la documentazione fornita è stata oggetto di specifico esame da parte della stessa sentenza la quale, proprio subito dopo l’intestazione “Motivi della decisione”, esamina il contratto con cui Piazza Italia spa ha ceduto alla AGF il contratto di leasing proprio per individuare il valore del bene oggetto dell’accordo ed i connessi valori.

In realtà il motivo tende a prospettare non già un omesso esame di fatti decisivi ai fini del decidere bensì una diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella effettuata dalla Commissione regionale proponendo così delle censure di merito non suscettibili di scrutinio in questa sede di legittimità.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 9.000,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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