Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24970 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29084-2019 proposto da:

TELECOLORESALERNO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO FREDA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1350/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Telecoloresalerno srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso l’avviso di iscrizione di ipoteca notificata in data ***** fondata su plurime cartelle di pagamento deducendo, tra l’altro, la prescrizione del carico fiscale.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso rilevando che l’Agente di Riscossione aveva fornito la prova della notifica delle cartelle con conseguente infondatezza dell’eccezione di prescrizione.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la CTR della Campania rigettava l’appello rilevando che le cartelle risultavano regolarmente notificate sulla scorta della documentazione prodotta dall’ADER non contestata in modo specifico dalla contribuente e, comunque, il vizio di notifica era sanato ex art. 156 c.p.c., e che era infondata anche l’eccezione di carenza di sottoscrizione delle cartelle.

4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate e Riscossioni si è costituita depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49,54,61,2,22, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronunciata sull’eccezione di prescrizione della pretesa fiscale.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, per carenza di motivazione della motivazione sulla questione dell’estinzione del credito fiscale per decorso del tempo previsto dalla legge.

1.1 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere i giudici di seconde cure omesso di esaminare i fatti costituiti dal raffronto delle date della notifica delle cartelle e la data della notifica del preavviso del preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto di discussione tra le parti che avrebbero consentito di dichiarare in tutto o in parte la prescrizione del carico tributario.

3. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo e de terzo motivo.

3.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, “L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 cit. codice, comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza.” (Cass., Sez. 5, n. 10036 del 24/04/2018).

3.2 Nella fattispecie la CTR ha completamente omesso di pronunciarsi, neanche implicitamente, sull’eccezione preliminare di merito di prescrizione della pretesa fiscale, maturata nel periodo intercorrente tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e la data di preavviso della iscrizione della ipoteca, proposta con l’originario ricorso e reiterata con l’atto di appello a seguito di rigetto sul punto da parte del giudice di prime cure. Sono stati riportati, in ossequio al principio di autosufficienza, all’interno del ricorso per Cassazione, i passi del motivo di appello nel quale viene riproposta l’eccezione di prescrizione del credito vantato dall’Amministrazione.

4. Consegue all’accoglimento del ricorso la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinché si attenga ai principi di cui sopra, e provveda alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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