Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24976 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36821/2019 R.G. proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., già SERIT SICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Vito Branca, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Giovanni DISTEFANO, presso il cui studio legale, sito in Comiso, alla via Gen. Girlando, n. 5/b, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.I., avvocato, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in Ragusa, alla via Arimondi, n. 10;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4998/06/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata in data 08/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

1. Il contribuente G.I. impugnava l’intimazione di pagamento n. *****, notificata in data 16/09/2016, e le prodromiche cartelle di pagamento precedentemente emesse nei suoi confronti, tra cui, per quanto di interesse ancora nel presente giudizio, le cartelle:

– n. *****, notificata in data 22/10/2004;

– n. *****, notificata in data 30/06/2005;

– n. *****, notificata in data 12/05/2006;

– n. *****, notificata in data 15/01/2007.

2. La CTP di Ragusa, dichiarato il difetto di giurisdizione per le iscrizioni a ruolo di crediti non tributari, rigettava il ricorso del contribuente che proponeva appello alla CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, che l’accoglieva annullando gli atti impugnati sul rilievo che era decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti erariali. Sosteneva inoltre che con la sentenza n. 1261/6/2018 la medesima CTR aveva dichiarato la prescrizione dei crediti erariali “tra cui figuravano parte delle cartelle di cui al presente procedimento” e, “Con riguardo, poi, al titolo portante il n. *****, il contribuente produce documentazione relativa a definizione ai sensi del D.L. n. 193 del 2016”.

3. Avverso tale statuizione l’agente della riscossione propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, premettendo che “I carichi portati dalla cartella di pagamento n. ***** sono stati medio tempore sgravati e dunque, con riferimento alla stessa, può essere dichiarata cessata la materia del contendere”.

Replica l’intimato con controricorso.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., n. 4, per avere i giudici di appello annullato le cartelle di pagamento impugnate (quelle sopra elencate, ad esclusione della cartella n. *****) sull’erroneo presupposto che il termine di prescrizione dei crediti erariali in esse trasfusi fosse quinquennale.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Come sopra evidenziato, la decisione di rigetto dell’appello dell’impugnata sentenza, oltre a far leva sulla intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti erariali, fonda il giudizio di annullamento dell’atto impugnato e di tre cartelle di pagamento, anche sulle due ulteriori ed autonome rationes decidendi, in base alle quali, per una di esse (la n. *****) era intervenuta la definizione ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, mentre le altre erano state già oggetto di annullamento con precedente sentenza.

4. Nel ricorso la Riscossione Sicilia s.p.a. si è limitata a censurare solo la prima delle ragioni giuridiche dell’impugnata sentenza, afferenti alla prescrizione quinquennale dei crediti erariali, non attingendo gli ulteriori nuclei motivazionali della decisione di cui si è appena detto sopra.

5. Orbene, “come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076). Non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte sovente affermato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., 13/10/2017, n. 24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740)” (Cass. n. 13880 del 2020).

6. Pare opportuno precisare che nella specie, la documentazione allegata al controricorso rende evidente che:

– i crediti portati dalle cartelle n. ***** e n. ***** (ma anche la n. *****) sono stati dichiarati prescritti con sentenza della CTR della Sicilia n. 1261/06/2018 pronunciata tra le stesse parti e passata in giudicato (sentenza già prodotta in sede di giudizio di gravame, avendone dato espressamente atto la CTR nella sentenza impugnata);

– la cartella n. ***** è stata oggetto di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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