Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24978 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37241-2019 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 22, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANCINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SILVEDIL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICANDRO 55, presso lo studio dell’avvocato BARBARA D’ANGELO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TANIA DI GREGORIO, GAETANO PALOMBO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5346/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

– la Silvedil s.r.l. agì in giudizio innanzi al Tribunale di Roma nei confronti di C.I. per chiedere il risarcimento dei danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà esclusiva della convenuta, che si erano manifestati dopo la realizzazione di un giardino pensile;

– nel contraddittorio con la C.I., il Tribunale di Roma accolse la domanda; accertò che il lastrico solare presentava dei vizi costruttivi e, per quel che rileva nel giudizio di legittimità, ricondusse la causa dei difetti alla realizzazione del giardino pensile in vetrocemento;

– l’appello proposto dalla C. venne dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi in quanto, secondo la corte di merito, non era stato censurato il capo della sentenza che aveva attribuito la causa dei danni anche alla tipologia del materiale utilizzato per la realizzazione del giardino pensile da cui provenivano le infiltrazioni;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.I. sulla base di un unico motivo;

– ha resistito con controricorso la Silvedil s.r.l.;

­ il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

RITENUTO

che:

– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la corte di merito avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità del motivi mentre, invece, nell’atto d’appello sarebbe stata contestata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva attribuito la causa dei vizi a difetti di costruzione dei lucernai perché realizzati in vetrocemento;

– il motivo è fondato;

– gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n. 27199);

– qualora l’atto d’appello denunci l’erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell’ammissibilità dell’appello, l’enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l’impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n. 24464; Cass. Civ., n. 18674 del 2011).

– ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cassazione civile sez. II, 28/10/2020, n. 23781);

– come evidenziato dalle Sezioni Unite nella motivazione della sentenza del 16/11/2017 n. 27199, che ha richiamato l’ordinanza n. 10916 del 2017, le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un’ipotesi residuale;

– nella sentenza n. 10878 del 2015, le Sezioni Unite hanno ribadito che la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha chiarito in più occasioni che le limitazioni all’accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia);

– dall’esame degli atti processuali, consentito in ragione della natura del vizio di error in procedendo della censura, risulta che la C. aveva censurato ai punti da 5) a 7) dell’atto d’appello la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che il danno da infiltrazione era stato causato dalla scelta costruttiva del vetrocemento;

– i motivi di appello formulavano specifiche censure alla ratio della decisione impugnata, attraverso critiche adeguate all’iter motivazionale svolto dal primo giudice in relazione alla causa delle infiltrazioni con particolare riferimento alla scelta costruttiva del giardino pensile in vetrocemento;

– il ricorso va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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