Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24987 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3333-2019 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’

RICERCA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

A.C.L., UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 64/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 A.C.L. convenne dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e l’Università di Messina, esponendo che:

-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritto ad una scuola di specializzazione;

-) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;

-) le Dir. comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Dir. 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;

-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la L. 8 agosto 1991 n. 257.

Concluse pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza 5.7.2006 n. 897 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto.

La suddetta sentenza fu appellata dal soccombente.

3. Con sentenza 5.2.2018 n. 64 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha rigettato l’eccezione di prescrizione ed accolto la domanda.

Ritenuto sussistente il danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie sopra indicate, la Corte d’appello lo ha liquidato in Euro 11.104 per ogni anno di specializzazione, pari alla remunerazione prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, per gli specializzandi iscritti successivamente al 1991.

4. La decisione è stata impugnata per cassazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell’istruzione, con ricorso fondato su un motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo le Amministrazioni ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 370 del 1999, art. 11, nonché degli artt. 1218 c.c. e delle direttive comunitarie in materia di remunerazione degli iscritti alle scuole di specializzazione, per come interpretati costantemente dalla giurisprudenza di legittimità. Deducono che il danno lamentato dall’attore si sarebbe dovuto liquidare non già nella misura prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991 (pari, come detto, all’importo della borsa di studio originariamente previsto per i soli iscritti alle scuole di specializzazione a partire dall’anno accademico 1991/92), ma nella diversa ed inferiore misura prevista dalla L. n. 370 del 1999, art. 11, ovvero la norma emanata in seguito alle decisioni con cui il giudice amministrativo aveva affermato per la prima una volta la responsabilità dello Stato italiano per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di riconoscimento reciproco dei titoli di studio.

1.1. Il motivo è fondato.

La questione infatti è stata più volte affrontata e risolta da questa Corte nel senso invocato dall’Avvocatura dello Stato.

E’ divenuto ormai jus receptum, a tal riguardo, il principio secondo cui “gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso quadriennale di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982 (…) non possono essere commisurati all’importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel D.Lgs. n. 8 agosto 1991, n. 257 (…). L’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive (e’) da quantificarsi scegliendo un parametro equitativo che sia fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe. Tale parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel D.Lgs. n. 257 del 1991” (così Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv. 620244 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25462 del 12.11.2020; Sez. 3, Ordinanza n. 1051 del 17.1.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 458 del 10.1.2019).

2. La rilevata erroneità della sentenza impugnata non ne impone, tuttavia, la cassazione con rinvio.

Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere. decisa nel merito, condannando le amministrazioni convenute al pagamento in favore dell’originario attore della somma di Euro 6.713,93 per ciascun anno di corso, e dunque per complessivi Euro 26.855,72.

Gli effetti e la decorrenza della mora, non avendo formato oggetto di impugnazione, restano fissati come stabiliti dalla sentenza impugnata: e quindi applicando il saggio legale dal 1 giugno 2002.

3. Le spese di tutti i gradi del presente giudizio, nonché della presente fase di legittimità, possono essere compensate interamente tra le parti, in considerazione dell’esito alterno dei vari gradi di giudizio.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di A.C.L. della somma di Euro 26.855,72, oltre interessi legali dal 1 giugno 2002;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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