Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.25055 del 16/09/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17775/2015 proposto da:

Fallimento ***** S.r.l., in persona del curatore Dott. S.E., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio n. 1, presso lo studio dell’avvocato Macario Francesco, rappresentato e difeso dall’avvocato Chionna Vincenzo Vito, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 73, presso lo studio dell’avvocato Augusto Vincenzo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gentile Antonio, giuste procure a margine del controricorso e della comparsa di costituzione;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, del 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Dott. Paola VELLA.

RILEVATO

che:

– con ricorso notificato il 07/07/2015, il Fallimento ***** s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi (per violazione, rispettivamente, degli artt. 287 e 288 c.p.c. e degli artt. 2941, 2943 e 2944 c.c.) avverso il decreto del 27/02/2015 con cui il Tribunale di Bari ha accolto l’opposizione allo stato passivo della Dott.ssa G.A. (per crediti derivanti dal rapporto di lavoro proseguito con la società anche durante la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria) e il successivo Decreto del 26/05/2015 con cui lo stesso tribunale ha corretto l’errore materiale contenuto nel dispositivo del primo provvedimento, nel senso che il credito dovesse intendersi ammesso al passivo in prededuzione, piuttosto che in via privilegiata ex art. 2751-bis c.c.;

– G.A. ha resistito con controricorso;

– in data 6 aprile 2021 parte ricorrente ha depositato “atto di rinuncia agli atti del giudizio (…) così come convenuto nell’atto transattivo già sottoscritto tra le parti”.

CONSIDERATO

che:

– sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese, a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c.; – non ricorrono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 13636/2015, 3542/2017, 15996/2018).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472