LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17775/2015 proposto da:
Fallimento ***** S.r.l., in persona del curatore Dott. S.E., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio n. 1, presso lo studio dell’avvocato Macario Francesco, rappresentato e difeso dall’avvocato Chionna Vincenzo Vito, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.A., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 73, presso lo studio dell’avvocato Augusto Vincenzo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gentile Antonio, giuste procure a margine del controricorso e della comparsa di costituzione;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, del 26/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Dott. Paola VELLA.
RILEVATO
che:
– con ricorso notificato il 07/07/2015, il Fallimento ***** s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi (per violazione, rispettivamente, degli artt. 287 e 288 c.p.c. e degli artt. 2941, 2943 e 2944 c.c.) avverso il decreto del 27/02/2015 con cui il Tribunale di Bari ha accolto l’opposizione allo stato passivo della Dott.ssa G.A. (per crediti derivanti dal rapporto di lavoro proseguito con la società anche durante la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria) e il successivo Decreto del 26/05/2015 con cui lo stesso tribunale ha corretto l’errore materiale contenuto nel dispositivo del primo provvedimento, nel senso che il credito dovesse intendersi ammesso al passivo in prededuzione, piuttosto che in via privilegiata ex art. 2751-bis c.c.;
– G.A. ha resistito con controricorso;
– in data 6 aprile 2021 parte ricorrente ha depositato “atto di rinuncia agli atti del giudizio (…) così come convenuto nell’atto transattivo già sottoscritto tra le parti”.
CONSIDERATO
che:
– sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese, a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c.; – non ricorrono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 13636/2015, 3542/2017, 15996/2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2941 - Sospensione per rapporti tra le parti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2943 - Interruzione da parte del titolare | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2944 - Interruzione per effetto di riconoscimento | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 287 - Casi di correzione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 288 - Procedimento di correzione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 390 - Rinuncia | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 391 - Pronuncia sulla rinuncia | Codice Procedura Civile