LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27819-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.G., G.G., GR.GI., G.P., G.V., R.M., R.A., S.M.T., SOGRIM SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2435/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RITENUTO
che:
1. B.G., G.G., Gr.Gi., G.P., G.V., R.M., R.A., S.M.T. e la Sogrim s.r.l. G.d.M.A. e G.d.M.D., proprietari di unità immobiliari site in Roma e ricomprese nella microzona Testaccio, hanno impugnato, dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento catastale che, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, ha modificato il classamento degli stessi beni, con conseguente aumento delle rendite catastali.
La CTP ha accolto il ricorso, ritenendo non motivato l’avviso impugnato.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 2435/05/2018, depositata il 17 aprile 2018, ha dichiarato inammissibile l’appello, in quanto la sua notifica a mezzo posta era stata eseguita tramite il servizio privato fornito dalla Nexive s.p.a. prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, ed era quindi da considerarsi inesistente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandolo a due motivi.
I contribuenti sono rimasti intimati.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, art. 1, comma 2, lett. o), entrato in vigore il 30 aprile 2011.
Assume infatti la ricorrente Agenzia che sarebbe valida la notifica dell’appello, effettuata a mezzo di un operatore postale privato.
2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c.
Assume infatti la ricorrente Agenzia che l’eventuale invalidità della notifica dell’appello sarebbe stata comunque sanata dalla costituzione degli appellati nel giudizio di secondo grado.
3. I due motivi sono connessi e vanno trattati congiuntamente.
In materia di validità della notificazione degli atti processuali eseguita tramite operatori postali privati sono di recente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato il seguente principio:
“In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020).
Nello stesso senso, con specifico riferimento alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio tributario, è stato ribadito che ” In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla L. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, è riservata, nel regime del D.Lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del “servizio postale universale” e, nel successivo regime della L. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale.” (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 25521 del 12/11/2020; cfr. altresì Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 2299 del 31/01/2020).
Alla luce del principio espresso dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, nel caso di specie la notifica dell’appello tributario eseguita (così come risulta dalla stessa sentenza impugnata, non contestata sul punto dalla ricorrente) tramite spedizione, il 3 aprile 2017, a mezzo posta e servendosi di un operatore di posta privata, prima dell’entrata in vigore della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, è dunque nulla e non inesistente, e, sotto il profilo della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti appellate, potrebbe ritenersi sanata dalla costituzione di queste ultime nel giudizio di secondo grado.
Tuttavia, in base al medesimo principio, ai fini della verifica, doverosa anche d’ufficio, della tempestività dello stesso appello, la notifica de qua è priva di certezza legale della data di consegna del ricorso all’operatore postale privato e l’effetto sanante della costituzione delle parti appellate non rileva.
Acquisito, per effetto di precedente ordinanza interlocutoria, il fascicolo di merito, in considerazione della natura processuale della relativa questione, ai fini della valutazione della tempestività dell’appello non è emersa la prova che quest’ultimo sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado.
Ed invero è la stessa sentenza impugnata (sul punto incontrastata dalla ricorrente) che espressamente rileva che la sentenza resa dalla CTP è stata depositata il 3 ottobre 2016 e che il termine semestrale per impugnarla è scaduto il 3 aprile 2017, ovverosia proprio lo stesso giorno della spedizione a mezzo posta dell’appello erariale.
Pertanto, sia pur integrando con quanto sinora argomentato la ratio decidendi della sentenza resa dalla CTR, deve ritenersi (in difformità dalla proposta originaria del relatore) lo stesso appello inammissibile, con conseguente rigetto del ricorso erariale.
Nulla sulle spese, non essendosi costituiti in questa sede gli intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021