LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17388-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
A.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1810/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 03/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con sentenza n. 202/13, sez 3, accoglieva il ricorso proposto da A.G. avverso l’avviso di accertamento ***** per Irpef ed Iva 2007.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Emilia Romagna che, con sentenza 1810/03/18, rigettava l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi.
Il contribuente non ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, per avere la sentenza ritenuto la violazione del principio di collaborazione e buona fede per essere stato emesso l’avviso di accertamento il giorno successivo alla presentazione della documentazione da parte del contribuente.
Con il secondo motivo lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio costituiti dall’avvenuto esame della documentazione fornita dal ricorrente e dal fatto che la stessa era già stata in precedenza inviata via e-mail dal contribuente.
Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’avviso di accertamento ed alla inesistenza delle operazioni.
Il primo motivo ed il secondo motivo tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi sono manifestamente fondati.
Invero, la L. n. 212 del 2000, art. 10, al di là della affermazione di principio di cui al comma 1, concerne la disciplina delle sanzioni e degli interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato alle indicazioni dell’Amministrazione ovvero sussistano delle obiettive condizioni di incertezza in ordine all’applicazione di una norma.
Nulla di tutto ciò ricorre nel caso di specie in cui si contesta all’Amministrazione di avere emanato l’avviso di accertamento il giorno successivo alla ricezione dei documenti trasmessi presentati dal contribuente.
Tale circostanza è di per sé irrilevante in quanto la rapidità con cui viene emanato un provvedimento dell’Amministrazione non è in grado di costituire una violazione del principio di buona fede. La denunciata ” solerzia” è infatti di regola un elemento positivo di efficienza dell’attività amministrativa.
L’unico aspetto suscettibile di ipotetica applicazione potrebbe, caso mai, essere quello della violazione del contraddittorio, ove ne sussistessero i presupposti previsti dalla legge, come, ad esempio, nel caso, che qui non ricorre, dell’accesso da parte dell’Amministrazione presso il contribuente per effettuare verifiche ed acquisire documenti; circostanza del resto neppure dedotta dal ricorrente.
In tale contesto si evince anche la fondatezza del secondo motivo, con cui l’Amministrazione riporta alcuni brani dell’avviso di accertamento da cui risulta l’avvenuto esame della documentazione prodotta dal ricorrente e si dà atto che la documentazione consegnata dal contribuente dava conferma di quella già trasmessa via e-mail.
La sentenza non ha dato in alcun modo omissivamente conto di dette circostanze.
I due motivi vanno pertanto accolti.
Parimenti manifestamente fondato è il terzo motivo.
La sentenza è invero basata su due distinte affermazioni, la prima è già stata esaminata in relazione ai primi due motivi di ricorso, mentre la seconda consiste nella ritenuta non utilizzazione di fatture soggettivamente od oggettivamente inesistenti da parte del contribuente.
Tale affermazione è stata pronunciata senza alcun esame e valutazione dell’avviso di accertamento (il cui testo è riportato nel ricorso) ove venivano indicate numerose fatture e documenti di vario genere a dimostrazione dell’assunto dell’amministrazione.
La decisione, basata unicamente sul supposto pregiudizio da parte dell’amministrazione nei confronti del contribuente senza alcun esame della documentazione oggetto di giudizio, è palesemente omessa in quanto puramente apparente non rispondendo ai requisiti minimi di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, nonché al principio costituzionale di cui all’art. 111 Cost. di obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Occorre rammentare che Corte ha ritenuto che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 24452/18; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Il ricorso va in conclusione accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021