LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24559/2019 proposto da:
D.G.M., rappresentato e difeso dall’avv. RENZO PECORELLA, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
B.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 327/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con contratto del 26.6.2015, ritualmente notificato al ceduto B.F., D.G.M. ha ceduto all’avv. Pecorella Renzo il credito derivante dalla sentenza del Tribunale di Gorizia n. 247/2012, che aveva condannato il predetto B. al pagamento, in favore del D.G., delle spese di lite, a conclusione di un giudizio in cui quest’ultimo era stato assistito proprio dall’avv. Pecorella.
Con successiva scrittura del 2.12.2015, non notificata al ceduto, il D.G. ed il Pecorella hanno sciolto, per mutuo dissenso, il contratto di cessione di cui anzidetto.
In data 30.3.2016 il D.G. ha notificato al B. atto di precetto, che costui ha opposto, eccependo la carenza di titolarità del credito in capo all’intimante, opposto.
Con sentenza n. 1609/2017 il Tribunale di Treviso ha accolto l’opposizione.
Ha interposto appello avverso detta decisione il D.G. e la Corte di Appello di Venezia, nella resistenza dell’appellante B., con la sentenza impugnata, n. 327/2019, ha rigettato il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.G.M., affidandosi a cinque motivi.
B.F., intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre evidenziare che a norma dell’art. 1261 c.c., gli avvocati “… non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni”.
La giurisprudenza più recente di questa Corte interpreta in modo estensivo l’espressione “diritti sui quali è sorta contestazione”, affermando espressamente la sussistenza della violazione del divieto in esame Il nell’ipotesi in cui un avvocato, oltre a rendersi cessionario di un credito, abbia avuto dal cedente anche uno specifico mandato professionale per avviarne l’azione di recupero presso il debitore moroso, atteso che è coerente con la ratio della norma – la quale è diretta ad impedire la speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati – la sua interpretazione estensiva che sia volta ad attribuire un significato ampio al sintagma diritti sui quali è sorta contestazione” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29834 del 20/11/2018, Rv. 651663).
Si ritiene invece che la sopra richiamata ratio della norma implichi la non operatività del divieto nel caso in cui la cessione riguardi un credito in relazione al quale non sia ancora sorta una controversia giudiziaria (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11144 del 16/07/2003, Rv. 565151).
Nel caso di specie, è certo che la controversia sia sorta, posto che la cessione intervenuta tra il D.G. e il Pecorella ha avuto ad oggetto un credito derivante da una precedente sentenza (precisamente, la sentenza n. 274/2012 del Tribunale di Gorizia), conclusiva di un giudizio civile nel quale l’odierno ricorrente era stato assistito proprio dal professionista, resosi cessionario del credito derivante dalle spese di lite liquidate dalla predetta decisione.
Il ricorrente, tuttavia, non precisa se quest’ultima fosse passata in decisione, o meno, all’epoca della cessione, né se ciò sia avvenuto in seguito. Circostanza, questa, rilevante ai fini della validità dell’operazione negoziale, posto che questa Corte, in alcuni più risalenti precedenti, ha escluso l’operatività del divieto di cui all’art. 1261 c.c., nel caso di cessione di un credito relativo a controversia definita con sentenza in giudicato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1319 del 24/02/1984, Rv. 433447 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 536 del 23/02/1973, Rv. 362564).
Il tema della nullità del contratto di cessione del credito intercorso tra il D.G. ed il Pecorella in data 26.6.2015, d’altro canto, non risulta in alcun modo affrontato nel corso del giudizio di merito, né dalle parti, né dalla Corte distrettuale, pur trattandosi di questione rilevante ai fini della decisione della controversia. L’eventuale nullità della cessione originaria, infatti, produrrebbe effetti anche sull’accordo di scioglimento del 2.12.2015, intercorso tra le medesime parti di quello del 26.6.2015, e, di conseguenza, sulla titolarità del credito oggetto della presente controversia.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 384 c.p.c., comma 3, il Collegio ritiene opportuno assegnare alle parti ed al Procuratore Generale un termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, per depositare osservazioni e memorie sulla questione relativa alla validità del contratto di cessione del 26.6.2015, rinviando la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alle parti ed al Procuratore Generale un termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, per depositare osservazioni e memorie sulla questione relativa alla validità del contratto di cessione del 26.6.2015 intercorso tra il ricorrente e l’avv. Pecorella Renzo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021