Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25160 del 16/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12145/2018 proposto da:

D.P.P., elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio 91, presso lo studio dell’avvocato Lucisano Claudio che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vignoli Alessia;

– ricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate – Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3040/2017 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA, depositata il 17/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/09/2021 dal consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

PREMESSO che:

1. avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Ctr della Puglia, in causa su avviso di iscrizione ipotecaria notificato (da Equitalia Sud spa, poi sostituita) dalla Agenzia delle Entrate Riscossione a D.P.P., ha, dapprima, dichiarato inammissibile perché proposta solo con memoria illustrativa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32 e non con il ricorso introduttivo, l’eccezione di omessa notifica delle cartelle sottese al preavviso, poi, aggiunto che “all’accertata e innanzi dichiarata inammissibilità dell’appello sulle questioni innanzi trattate, consegue l’effetto che le cartelle di pagamento, ritualmente e tempestivamente notificate al contribuente secondo l’assunto e le prove fornite da Equitalia nel giudizio introduttivo del presente, che ne ha confermata la piena legittimità, non utilmente opposta dall’appellante, risultano definitive”, D.P.P. ricorre (depositando altresì memoria) lamentando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, art. 32, comma 2 e art. 57, comma 2, per avere la CTR errato nel ritenere nuova l’eccezione suddetta, proposta, in realtà, con l’atto introduttivo e nella memoria illustrativa solo precisata, nonché violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto dimostrata l’avvenuta notifica malgrado l’Agenzia delle Entrate Riscossione avesse prodotto solo estratti di ruolo e nient’altro;

2. l’Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. la CTR ha dichiarato che l’eccezione di omessa notifica delle cartelle sottese al preavviso era inammissibile. Questa dichiarazione assorbe quanto la CTR ha successivamente aggiunto e contro cui è indirizzato il secondo motivo di ricorso.

Ciò detto, il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, restando il secondo assorbito.

Nel ricorso per cassazione è riprodotto il ricorso introduttivo in primo grado, pag. 2, da cui risulta che il contribuente aveva fatto valere la mancata notificazione delle cartelle fin dall’inizio, perché fin dal ricorso introduttivo in primo grado, pag. 2 (allegato al ricorso per cassazione e comunque in questo riprodotto), il contribuente aveva fatto valere proprio la mancata notificazione delle cartelle e la loro estraneità alla persona fisica. La stessa CTR, nella rievocazione dei fatti di causa, ne dà conto. Si trattava quindi di eccezione non nuova e come tale non inammissibile;

2. in ragione di ciò che precede la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per esame delle questioni assorbite;

3. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 8 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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