Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2518 del 03/02/2021

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1484-2019 proposto da:

P.A., M.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OVIDIO, 32, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ALLIEGRO, rappresentati e difesi dall’avvocato PIER FRANCESCO LOTITO;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO ***** SPA, in persona del suo Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CUFFARO, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIA FACCHINI;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1471/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO.

RILEVATO

che:

M.P. e P.A. deducevano, davanti al Tribunale di Prato, di essere comproprietari di un immobile adiacente quello di proprietà della S.p.A. ***** e che tale edificio era stato oggetto di lavori di ristrutturazione eseguiti dalla S.p.A. ***** che avevano provocato svariati danni all’immobile per i quali chiedevano l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva la ***** S.p.A. contestando la fondatezza della domanda e precisando che i lavori erano stati eseguiti dalla S.p.A. ***** sulla base di un contratto di appalto. Si costituiva anche tale ultima società contestando l’esistenza dei danni e la riconducibilità degli stessi ai lavori effettuati nell’immobile della ***** S.p.A. Chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice. Si costituiva anche Fondiaria Sai S.p.A. eccependo la prescrizione della copertura assicurativa rispetto al sinistro denunziato;

il Tribunale di Prato, con sentenza del 18 marzo 2010 accoglieva la domanda degli attori nei confronti della *****, riteneva fondata l’eccezione di prescrizione di Fondiaria Sai S.p.A. e condannava la ***** S.p.A. al risarcimento dei danni. Relativamente alle spese, condannava quest’ultima e gli attori, in solido, a rifondere quelle sostenute dalla S.p.A. *****;

M.P. e P.A. evocavano in giudizio, davanti alla Corte d’Appello di Firenze la ***** S.p.A. e la ***** S.p.A. proponendo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Prato del 18 marzo 2010 che aveva accolto la domanda degli appellanti proposta nei confronti della *****, ma che li aveva visti soccombenti in punto di spese, in solido con la *****, nei confronti della ***** S.p.A. Nelle more del giudizio veniva dichiarato il fallimento della società *****;

la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 21 giugno 2018, rigettava l’impugnazione, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione M.P. e P.A. affidandosi a un motivo, che illustrano con memoria. Resiste con controricorso la curatela del fallimento ***** spa in liquidazione.

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione dell’art. 91 c.p.c. e artt. 2051,2049 e 1176 c.c. e art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.. La Corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale relativamente alla liquidazione delle spese in favore della committente dei lavori, condannando, non solo l’appaltatrice ritenuta responsabile, ma, in solido con essa, anche gli attori danneggiati. Facendo ciò avrebbe violato l’art. 91 c.p.c. in quanto i coniugi M., a causa della reciproca dismissione di responsabilità tra la proprietaria committente ***** e l’esecutrice appaltatrice *****, erano stati costretti ad avviare un giudizio di accertamento. Stante l’incertezza in ordine agli effettivi responsabili, i danneggiati avevano evocato in giudizio entrambe le parti: committente e appaltatrice. Sotto altro profilo, non si tratterebbe di domande autonome e distinte degli attori nei confronti di controparti “alternative”, ma di una domanda unica di accertamento dei responsabili. Inoltre, le condotte poste in essere, sia dalla società proprietaria, che dalla appaltatrice, erano state tali da aggravare il danno e rendere ancora più incerta l’imputazione di responsabilità, sia nella fase dell’accertamento tecnico preventivo, che in quella di merito. Sotto altro profilo la decisione sarebbe errata nella parte in cui non ha limitato la condanna alla sola società esecutrice-appaltatrice dei lavori, la quale non aveva dimostrato il proprio esonero totale di responsabilità;

il nucleo centrale della motivazione della Corte si fonda su due argomentazioni. La prima, secondo cui gli appellanti avrebbero evocato in giudizio la società ***** e l’appaltatore ***** S.p.A. chiedendo di accertare la responsabilità di ciascuna delle due società nella determinazione degli eventi dannosi attraverso due domande distinte e autonome, in base alle quali il coinvolgimento di ciascuna società nel giudizio trovava la propria causa nella vocatio in ius. Con la seconda argomentazione la Corte rileva che non erano emersi profili di responsabilità della società ***** per culpa in eligendo ovvero per avere gestito, di fatto, l’esecuzione dei lavori lasciando alla ***** il ruolo di mero esecutore degli ordini. Rispetto alla prima argomentazione la censura è dedotta in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 poichè parte ricorrente non ha provveduto a trascrivere l’atto di citazione, quanto meno nella parte relativa all’individuazione della causa petendi e al ruolo specifico della società convenuta, ad allegarlo o localizzato all’interno del fascicolo di legittimità, essendo insufficiente la trascrizione delle conclusioni della citazione riportate, peraltro, nella parte relativa allo svolgimento del processo, a pagina 4 del ricorso. Trattandosi di censura relativo, alla qualificazione dell’azione, parte ricorrente avrebbe dovuto allegare l’atto introduttivo, per consentire alla Corte di legittimità di operare una valutazione sulla motivazione del giudice di appello. Tale rilievo rende priva di interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., le contestazioni contenute a pagina 12 e seguenti del ricorso, relative alla seconda argomentazione della Corte d’appello;

a prescindere da ciò, quella censura non è specifica poichè si limita a dedurre che, nel caso di responsabilità dell’esecutore, questi avrebbe dovuto essere condannato al pagamento anche delle spese sostenute dalla società proprietaria. Ma è evidente che il titolo per il quale è stata disposta la condanna alle spese è differente: la società ***** è stata destinataria della condanna alle spese in quanto responsabile, mentre gli attori in virtù del principio della soccombenza, per aver inutilmente coinvolto la società ***** nel giudizio. Per il resto le altre censure (pagina 9 del ricorso) introducono elementi fattuali non riscontrabili, perchè dedotti anch’essi in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (condotta processuale nella parte in sede di accertamento tecnico, aggravamento della situazione dannosa, incremento dell’incertezza dell’imputazione di responsabilità per danni e “scaricabarile”);

prive di consistenza sono le violazioni riferite all’art. 2697 c.c. secondo cui sarebbe stato onere della società proprietaria e committente dimostrare la propria estraneità alla determinazione del danno, per fatto imputabile esclusivamente alla società appaltatrice, richiamando, altresì, le regole in tema di custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. secondo cui il proprietario risponderebbe direttamente del danno provocato al fondo confinante. Ma tali argomentazioni riguardano profili che non sono stati impugnati in appello, attenendo al rigetto della domanda di accertamento della responsabilità nei confronti della società *****;

parte ricorrente, al contrario, avrebbe dovuto censurare in appello anche il merito della vicenda e cioè il profilo della responsabilità della società ***** e ciò al fine di modificare il regime delle spese. Invece, l’atto di impugnazione è stato proposto solamente con riferimento alle regole sul riparto delle spese processuali, con la conseguenza che la questione posta a monte (gli eventuali profili di responsabilità della società *****) non può essere prospettata in sede di legittimità;

sotto altro profilo le argomentazioni introducono elementi di novità non sottoposti alla Corte d’appello di Firenze, riguardo alla solidarietà tra gli odierni ricorrenti e la società *****, nella condanna al pagamento delle spese di lite in favore della S.p.A. *****;

la decisione della Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. condannando parte attrice, quale soggetto processuale soccombente, al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte risultata vittoriosa, in applicazione il principio di causalità, atteso che in conseguenza del comportamento dei danneggiati, si è reso necessario il giudizio e l’opportunità di approntare una difesa tecnica da parte della S.p.A. *****. Per il resto non è sindacabile in sede di legittimità l’apprezzamento comparativo dell’importanza delle domande accolte e rigettate e la valutazione del profilo della soccombenza reciproca in tema di spese processuali;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile – rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472