Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25209 del 17/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13812-2020 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BRIGANTI, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 09/02/2020, R.G. 1836/19;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

CHE:

D.M., cittadino della Costa D’Avorio, propose opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; il Tribunale di Ancona, con decreto del 9.2.2020, ha rigettato il ricorso, osservando che: le dichiarazioni del ricorrente in ordine alle minacce subite per la sua condizione di omosessualità, pur essendosi sposato, avendo però dichiarato al padre che non gli piacevano le donne ma gli uomini, erano contraddittorie e non attendibili; non sussistevano i presupposti delle protezioni internazionale, sussidiaria (per quanto emerso dalle fonti esaminate) ed umanitaria, per mancanza di indici di vulnerabilità.

D.M. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

CHE:

Il primo deduce la nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, lett. a), art. 13, artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 106 Cost., comma 2, art. 111 Cost., comma 6, L. n. 46 del 2017, art. 2, poiché la motivazione adottata era stata omessa o, comunque, era da considerare apparente.

Il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, in ordine alle ragioni esposte dal ricorrente circa: la richiesta di protezione internazionale; la capacità dello Stato di provenienza di offrire un’idonea ed effettiva protezione rispetto alla vicenda narrata dall’istante alla luce di fonti internazionali specifiche ed aggiornate; i presupposti della protezione umanitaria.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, artt. 3,32 Cost., L. n. 881 del 1977, art. 11,D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27, art. 32-bis, comma 11, lett. a), della Dir. EU n. 32 del 2013, art. 16, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7,14, art. 115 c.p.c., TU n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 2, per aver il Tribunale ritenuto inattendibili le dichiarazioni del ricorrente, senza approfondimenti istruttori.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione della Convenzione EDU, artt. 6 e 13, della Carta diritti fondamentali UE, art. 47, della Dir. EU n. 32 del 2013, art. 46, per insussistenza dei presupposti di un ricorso effettivo, per omesso espletamento dell’onere di cooperazione istruttoria.

Il ricorso è inammissibile.

il primo motivo deduce genericamente la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato sussiste, tenendo sostanzialmente a contestare il merito della decisione impugnata, sufficientemente motivata.

Il secondo motivo è inammissibile non emergendo alcun omesse esame delle varie questioni invocate dal ricorrente. Il terzo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti inerenti alla valutazione di credibilità del ricorrente, esclusa dal Tribunale con adeguata motivazione, incensurabile in questa sede.

Il quarto motivo è inammissibile in quanto generico e comunque parimenti diretto al riesame dei fatti esaminati dal Tribunale circa l’espletamento dell’onere di cooperazione istruttoria.

Nulla per le spese, dato che il Ministero non ha depositato il controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

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