LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21620-2019 proposto da:
GREEN NETWORK S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via SILVIO PELLICO n. 24, presso lo studio dell’avvocato STEFANO BONA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE di TARANTO, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via GIUSEPPE FERRARI n. 4, presso lo studio dell’avvocato GIULIO SIMEONE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3356/2019 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 20/05/2019;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2020, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle.
osserva quanto segue:
FATTO E DIRITTO
La Green Network S.p.a. chiese e ottenne dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per oltre duecentomila Euro nei confronti del Comune di Taranto a fronte di fornitura di energia elettrica.
A seguito dell’opposizione del Comune l’importo dell’ingiunzione venne ridotto a poco più di ottantottomila.
Su impugnazione della Green Network S.p.a., la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello e ha condannato la Green Network S.p.a. alle spese del grado.
Ricorre, con atto affidato a tre motivi, la Green Network S.p.a. Resiste con controricorso il Comune di Taranto.
La proposta del Consigliere relatore, di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello.
Il primo mezzo deduce violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di fatti, di documenti e di allegazioni difensive determinanti ai fini della decisione della controversia, che sono stati oggetto di discussione tra le parti.
Il secondo motivo afferma violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 115 c.p.c..
Il terzo mezzo propone censura di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2.
E’ opportuno premettere che il Tribunale di Roma, previa consulenza tecnica di ufficio revocò il decreto ingiuntivo e riconobbe in favore dell’istante Green Network S.p.a. (rivenditore di energia elettrica acquistata dal produttore) un credito di minor importo nei confronti del Comune di Taranto.
Il giudice di appello ha rigettato l’appello proposto da Green Network S.p.a. affermando che: 1) il pagamento era stato ritenuto provato solo in parte dalla consulenza tecnica di ufficio; 2) era onere di Green Network S.p.a. provare che i pagamenti effettuati fossero imputabili all’estinzione di altre fatture, ma per far ciò era necessaria una chiara allegazione che consentisse di individuare le fatture cui imputare i pagamenti, non essendo sufficiente il mero richiamo ai documenti sub 10 (congerie di fatture); 3) mancando tale precisa attività assertiva non era configurabile la pretesa mancata contestazione; 4) come affermato dal Tribunale, dai bonifici era “ricavabile” l’imputazione volontaria, come confermato dall’estratto contabile ove risultano i bonifici recanti i numeri delle fatture.
Ciò posto, il primo motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è inammissibile poichè vi è, sullo specifico punto, valutazione fattuale coincidente da parte dei giudici di merito, ossia pronuncia cd. doppia conforme e la ricorrente Green Network S.p.a. non ha assolto l’onere di indicazione delle diverse ragioni di fatto a sostegno delle decisioni di merito (peraltro a fronte del rilievo di attività assertiva non precisa la parte si limita ad affermare che non vi erano solo i documenti sub 10, ma anche quelli sub 8 e 11, ed in particolare un estratto contabile esaminato in realtà dalla Corte territoriale).
Il secondo motivo, proposto per violazione dell’art. 115 c.p.c., afferma che vi sarebbe errore di percezione in ordine all’estratto contabile poichè il numero indicato nel documento non è quello della fattura, ma è quello del mandato di pagamento.
Il vizio in questione potrebbe essere quello dell’errore di fatto su circostanza su cui, a differenza dell’errore revocatorio, è insorta controversia, per cui sarebbe violato l’art. 115 c.p.c. (Cass. n. 09356 del 12/04/2017 Rv. 644001 – 01), ma nella specie, a parte la non decisività della censura in quanto riferita ad un solo documento, non ricorre una supposizione incontrastabilmente esclusa dal documento, ma una valutazione in quanto il giudice d’appello ha affermato che l’imputazione volontaria dei pagamenti era “ricavabile” e perciò ricorre un giudizio di fatto non sindacabile. Inoltre, affinchè si configuri effettivamente un motivo denunciante la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario che venga denunciato, nell’attività argomentativi ed illustrativa del motivo, che il giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla nonna, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”. Ne segue che il motivo così dedotto è privo di fondamento per ciò solo (Sez. U n. 16598 del 05/08/2016 e Cass. n. 11892 del 10/08/2016).
Il terzo, e ultimo, motivo è inammissibile perchè denuncia la non corretta valutazione della prova e fa inoltre riferimento alla non contestazione senza specifica indicazione della sede e del contenuto delle deduzioni da cui ricavare l’asserita non contestazione. Deve, inoltre, ribadirsi, che un motivo denunciante la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura effettivamente e, dunque, dev’essere scrutinato come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 c.c. non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (se si considera l’art. 2697 c.c. norma processuale) e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (se si considera l’art. 2697 c.c. norma sostanziale, sulla base della vecchia idea dell’essere le norme sulle prove norma sostanziali) e, nel regime dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 oggi vigente si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 5.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021
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