Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2531 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21904-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE IMPERIO;

– ricorrente –

contro

SOGET SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 551/2018 della CORTE d’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 28/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle.

osserva quanto segue:

FATTO E DIRITTO

La Corte d’Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto ha rigettato l’impugnazione proposta da S.A., avverso sentenza del Tribunale di Taranto di rilievo della carenza di legittimazione passiva a fronte di domanda risarcitoria del S. per mancata cancellazione di pignoramento.

Più precisamente: il ricorrente aveva agito per i danni da esecuzione esattoriale con riferimento a pignoramento dichiarato nullo a seguito di opposizione; in primo grado era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva, in appello vi è stato rigetto della domanda risarcitoria nel merito.

Avverso la sentenza d’appello ricorre, con atto affidato a quattro motivi, il S..

Soget S.p.a. è rimasta intimata.

La proposta del Consigliere relatore, di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria.

I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello.

Il primo mezzo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., dell’art. 111Cost. e art. 6 della CEDU.

Il secondo motivo afferma violazione degli artt. 96,112 e 113 c.p.c..

Il terzo motivo afferma violazione dell’art. 115 c.p.c. e vizio di omesso esame di fatto decisivo.

Il quarto e ultimo motivo denuncia violazione e (o) falsa applicazione degli att. 91 e 92 c.p.c..

Il primo motivo è infondato in quanto: la sentenza di appello che riformi quella di primo grado è sostitutiva della stessa e pronuncia quindi sulla domanda; il superamento, pertanto, in senso favorevole all’attore appellante, soccombente in primo grado, di una questione pregiudiziale attinente al processo, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, non si traduce in accoglimento del motivo di appello se l’impugnazione non viene accolta con riferimento al merito o con riferimento ad altra questione pregiudiziale ancora sub indice. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione di norme processuali e costituzionali nonchè sovranazionali apoditticamente richiamate nell’intestazione del motivo dal ricorrente, avendo la Corte territoriale pronunciato sulla domanda.

Il secondo motivo, per violazione dell’art. 112 c.p.c., per errata qualificazione della domanda ai sensi dell’art. ex 96 c.p.c., perchè, nella prospettazione del ricorrente, la domanda era stata proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c., è infondato: la qualificazione della domanda non attiene al principio di corrispondenza chiesto/pronunciato che riguarda invece il fatto costitutivo non la qualificazione.

La Corte territoriale ha, inoltre, affermato che la responsabilità di cui all’art. 96 c.p.c., commi 1 e 2 costituisce ipotesi speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 2043 c.c. e detta affermazione pure non è adeguatamente censurata.

Il terzo motivo, che si concreta in circa dieci righe, oltre l’intestazione, ed è vertente sulla prova (il giudice ha errato laddove ha ritenuto non dimostrabile con prove orali:il danno ma solo con documenti) è inammissibile per carenza di decisività, in quanto non viene adeguatamente censurato il capo della sentenza d’appello fondato sull’art. 96 c.p.c., laddove è affermato che la domanda risarcitoria, per scorretta attività processuale, doveva essere fatta valere nella sede dell’opposizione.

Il quarto, e ultimo mezzo, sulle spese è inammissibile per difetto di specificità sull’importo liquidato e in quanto fa riferimento ad una soccombenza reciproca, che dovrebbe giustificare la compensazione, che, tuttavia, poteva essere esercitata dal giudice di merito e in quanto la regola della soccombenza risulta ritualmente applicata, e non è censurabile il potere del giudice di non disporre la compensazione, anche se solo parziale (di recente: Cass. n. 26912 del 26/11/2020 Rv. 659925 – 01).

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese di lite di questa fase di legittimità non essendovi alcuna controparte costituita.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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