LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35867-2018 proposto da:
ASSOCIAZIONE PRINCIPESSA M.L.S.D.G.-ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ANTONIO PACE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2883/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 7/5/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’8/9/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
l’Associazione Principessa M.L.S.D.G. – Onlus propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 12153/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in accoglimento del ricorso proposto dalla ONLUS avverso avviso di liquidazione di imposte di donazione, ipotecarie e catastale, oltre sanzioni ed interessi, per mancato riconoscimento delle agevolazioni previste dal D.Lgs. n. 460 del 1997, artt. 10 e 11, e dal D.Lgs. n. 345 del 1990, art. 3, in conseguenza del diniego di iscrizione all’anagrafe ONLUS;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, comma 3, e art. 295 c.p.c.), ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Commissione Tributaria Regionale errato nel respingere la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio, pregiudiziale, pendente in grado d’appello innanzi alla CTR di Catanzaro avente ad oggetto il ricorso avverso il diniego di iscrizione dell’Associazione all’anagrafe ONLUS, atto presupposto dell’avviso di liquidazione impugnato, avendo la Commissione Tributaria Regionale affermato che non sussisteva “la coincidenza dei soggetti partecipanti ai due procedimenti, essendo nell’un caso la Direzione Regionale Calabria Ufficio Contenzioso, resistente nel procedimento instaurato dall’associazione contribuente avverso il suindicato diniego di iscrizione, laddove, nel presente giudizio, la parte appellante è la Direzione Provinciale I di Roma dell’AE”;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 comma 1), per avere la Commissione respinto l’eccezione della ricorrente circa la nullità dell’atto impugnato per essere stato sottoscritto da funzionari privi della relativa delega;
1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia omesso esame “su di un punto decisivo della controversia”, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dalla contribuente circa l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione dello Statuto del Contribuente, art. 10, e per omessa determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle maggiori imposte richieste;
2.1. va respinto il secondo motivo – da esaminare preliminarmente in quanto inerente la nullità formale dell’atto impugnato -, con cui si lamenta che l’avviso impugnato non era con certezza riferibile ad un funzionario legittimamente investito e nominato, recando esso tre firme, di cui due (quella del capo team e del capo area) riferite a soggetti privi di legittimazione e di potere di firma per questioni di entità economica, come quella dedotta, sulla base di quanto previsto da specifica disposizione di servizio, prodotta nei gradi di merito;
2.2. la doglianza è infondata in quanto non può ritenersi che sussistesse incertezza sulla riferibilità dell’avviso all’Ufficio emanante, né peraltro era stata sollevata contestazione circa la delega, o circa la carenza di potere e legittimazione in capo ad uno dei tre co-firmatari (il Direttore dell’ufficio, non vincolato da soglia economica da quanto dedotto dalla stessa ricorrente);
3.1. la prima censura va invece accolta;
3.2. la ricorrente denuncia violazione dell’art. 295 c.p.c., in combinato disposto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, per mancata sospensione del giudizio di primo grado in attesa della definizione della sopra richiamata causa concernente il diniego di iscrizione all’anagrafe ONLUS, dalla quale dipenderebbe anche la definizione della presenta causa;
3.3. con riguardo alla sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c., questa Corte ha affermato che “il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39, che limita i casi di sospensione del giudizio tributario all’eventualità sia presentata querela di falso o debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, va interpretato nei senso che esso disciplina i rapporti esterni con la giurisdizione civile, ma non anche i rapporti interni tra processi tributari, per i quali valgono le disposizioni del c.p.c., tra cui l’art. 295 c.p.c.”, dovendo, di conseguenza, essere cassata la pronunzia resa dalla Commissione regionale che non aveva sospeso il processo, pronunziando nel merito sulla impugnativa dell’avviso di liquidazione dell’in.v.im. decennale relativo a un fabbricato in ordine al quale l’Ute aveva notificato l’attribuzione della rendita, autonomamente impugnata in altro giudizio non ancora definito (Cassazione n. 10509/2002);
3.4. la Corte ha poi ribadito tale principio anche in successive pronunce (Cass. n. 11181/2006, n. 24408/2005, n. 17937/2004);
3.5. il Collegio condivide il principio enunciato nella massima richiamata e la motivazione su cui è fondato, secondo la quale se è vero che l’avviso di liquidazione può essere impugnato solo per vizi propri, è altrettanto vero che quando però un giudizio pregiudiziale esiste, o si riuniscono i due giudizi (se ciò è possibile), oppure diventa doveroso attendere, prima di decidere sulle questioni relative alla liquidazione delle imposte consequenziali all’atto pregiudicante, che il giudizio pregiudiziale venga definito con un giudicato (il che non risulta sia avvenuto nella fattispecie), posto che una terza soluzione non è praticabile proprio per non vanificare le esigenze sottese alla disciplina prevista dall’art. 295 c.p.c., che contiene principi generali sicuramente applicabili;
3.6. occorre tuttavia evidenziare, con riguardo al caso di specie, in cui risulta già intervenuta la decisione di primo grado sul giudizio pregiudicante, che le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 21763/2021) hanno recentemente enunciato il principio di diritto secondo cui salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell’art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336 c.p.c., comma 2;
3.7. nella fattispecie, premesso dunque che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello – che ha escluso la natura pregiudicante della controversia sull’iscrizione al registro ONLUS -, non vi era diversità soggettiva in capo ai soggetti partecipanti ai due giudizi, trattandosi di articolazioni territoriali della medesima parte pubblica (Agenzia delle entrate) e che la questione dei requisiti per l’iscrizione nel registro Onlus aveva quindi effettivamente natura pregiudicante rispetto alla controversia in esame, la motivazione adottata da Commissione Tributaria Regionale per rigettare la richiesta di sospensione del giudizio, sebbene si verta in ipotesi di sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c., in quanto la causa pregiudicante risultava già decisa in primo grado (il che escludeva la sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c.), è erronea in diritto nonché inconferente;
3.8. ne consegue l’accoglimento della censura formulata dalla ricorrente, dovendo la Commissione Tributaria Regionale, stante il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra causa pregiudicante e causa pregiudicata, procedere a valutare se sussistano o meno le ragioni di opportunità che possano legittimare tale tipo di sospensione ex art. 337 c.p.c.;
4. è fondato anche il terzo motivo di ricorso, avendo effettivamente omesso, la Commissione Tributaria Regionale, di effettuare alcuna valutazione circa il motivo del ricorso introduttivo (specificamente riproposto in appello, come indicato nel ricorso in cassazione, a cui è stato allegato il ricorso in appello) relativo alla nullità dell’avviso di liquidazione (ritualmente allegato al ricorso in cassazione) per carenza di motivazione, in quanto privo dell’indicazione della base imponibile e dei criteri di determinazione delle sanzioni e degli altri accessori;
5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso, respinto il secondo, il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, affinché riesamini i presupposti della sospensione nei termini dianzi illustrati e, all’esito di questa, esamini le altre questioni, ed a cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, respinto il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 8 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021