LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– ricorrente –
contro
Mavi Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dagli Avv.ti Andrea Parlato e Franco Paparella, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, al corso d’Italia n. 19 in Roma;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5203, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 7.12.2015, e pubblicata il 16.12.2015;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
la Corte osserva.
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di Processo Verbale di Costatazione elevato dalla Guardia di Finanza il *****, e regolarmente portato a conoscenza della società, notificava l’8.2.2011 alla MAVI Spa, esercente l’attività di commercio di veicoli industriali nuovi ed usati, l’avviso di accertamento n. *****, mediante il quale contestava un maggior reddito d’impresa in relazione all’anno 2007, da cui derivavano maggiori tributi, a titolo di IRES (Euro 128.759,00), IVA (Euro 77.255,00) ed IRAP (Euro 19.509,00) (controric., p. 3 s.), sanzioni e accessori, per l’importo complessivo di Euro 418.661,50 (sent. CTR, p. 2). I rilievi riguardavano il recupero di costi non deducibili relativi ad acquisti di veicoli usati, perché ritenuti non inerenti (ibidem).
2. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, proponendo censure formali e di merito. I giudici di primo grado ritenevano fondata nel merito l’opposizione proposta dalla società, ed annullavano l’atto impositivo.
3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione adottata dalla CTP, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, rinnovando le proprie contestazioni. La società si costituiva in giudizio per resistere, e proponeva pure impugnazione incidentale. In particolare, l’Amministrazione finanziaria censurava la decisione dei giudici di primo grado in ordine alle conseguenze fiscali della gestione imprenditoriale della contribuente, la quale sosteneva di aver adottato la pratica commerciale di sopravvalutare i veicoli usati che acquisiva in permuta, e poi rivendeva a terzi al minor prezzo di mercato, piuttosto che dichiarare al permutante che gli veniva praticato un ampio sconto sull’acquisto del veicolo nuovo. Avendo ripetuto l’operazione in relazione ad un numero elevato di autoveicoli, secondo l’Ente impositore la MAVI Spa aveva adottato una condotta idonea ad eludere la tassazione dei ricavi. La CTR rigettava sia l’appello principale sia l’appello incidentale, e confermava la decisione di primo grado.
4. Avverso la decisione adottata dalla CTR di Palermo ha proposto tre ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso la MAVI spa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve rilevarsi che non si rinviene il vizio di inammissibilità del ricorso per non avere l’impugnante compiutamente descritto l’oggetto del giudizio e lo svolgimento del processo, vizio affermato dalla controricorrente (controric., p. 15 ss.), essendo anzi proprio grazie alle indicazioni fornite dalla ricorrente che è possibile ricostruire sufficientemente l’oggetto del contendere, stante le talora troppo scarne indicazioni fornite dalla sentenza impugnata.
2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 109, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, per avere la CTR erroneamente ritenuto che non fossero state offerte presunzioni gravi, precise e concordanti, della antieconomicità della gestione della MAVI Spa.
3. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate censura la violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., in cui è incorsa la CTR per aver confermato la deducibilità dei costi relativi alla supervalutazione degli autoveicoli usati ricevuti in permuta, esonerando la società dall’onere della prova che su di essa gravava.
4. Con il terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Ente impositore contesta il vizio di motivazione in cui è incorsa la CTR, per non aver pronunciato su un punto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti.
5. I primi due motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate possono essere trattati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto la deducibilità dei costi relativi alla supervalutazione delle automobili usate acquisite in permuta dalla MAVI Spa, e la ripartizione dell’onere della prova tra le parti.
Invero la società accertata ha ammesso che, come afferma essere consueto nello specifico settore commerciale, ricevendo in permuta i veicoli usati degli acquirenti dei suoi veicoli, per favorire lo scambio, dichiarava alla controparte di assicurarle una valutazione del suo veicolo usato, che il cliente consegnava, superiore ai valori di mercato, piuttosto che offrirgli uno sconto sul prezzo di acquisto del veicolo nuovo che riceveva. L’Ente impositore sostiene risultare pertanto un dato certo che, in relazione all’acquisizione da parte della MAVI Spa dei veicoli usati, rimanevano concluse operazioni commerciali sicuramente antieconomiche. Scrive la ricorrente, già nella premessa, che “la società, nel ricevere il veicolo in permuta, lo sopravvalutava, fino a dieci volte di più rispetto al valore di mercato, per cui, cedendolo successivamente ad un prezzo inferiore, realizzava, contro ogni logica imprenditoriale, una perdita che influenzava negativamente il conto economico” (ric., p. 2). In conseguenza l’Amministrazione finanziaria si era determinata a riprendere a tassazione i relativi costi perché ritenuti non inerenti. Pertanto, l’esposizione da parte della società di costi non effettivi, ma comunque dichiarati e portati in deduzione, avrebbe giustificato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), la valutazione espressa dell’Agenzia delle Entrate la quale ha perciò ritenuto di dubitare, in considerazione del numero e del valore delle operazioni commerciali che presentavano simili caratteristiche, della veridicità e ragionevolezza di tali operazioni commerciali, così come della complessiva contabilità aziendale. Ne consegue che l’onere della prova della regolarità delle operazioni commerciali, e quindi della deducibilità dei costi, secondo l’Amministrazione finanziaria, avrebbe dovuto gravare sulla società, che non aveva però assolto a tale onere in alcun modo.
5.1. La CTR, in proposito, ha osservato che pure la sentenza della Corte di legittimità n. 6337 del 2002, invocata dall’Agenzia delle Entrate, ha chiarito come “la contabilità debba considerarsi complessivamente inattendibile e quindi dare luogo all’accertamento ove sia confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente”, mentre l’Agenzia non aveva fornito la prova del ricorrere della circostanza, allegando solo presunzioni semplici, ma non gravi, precise e concordanti. In particolare, “per quel che concerne il veicolo portato ad esempio delle operazioni ritenute irregolari sono stati forniti elementi dai quali è facile desumere come nel complesso l’operazione (supervalutazione dell’usato e vendita del nuovo) si sia conclusa con un profitto per la contribuente, rimanendo così superato anche il rilievo di incomprensibilità dell’operazione e di non inerenza” (sent. CTR, p. 6).
6. La valutazione espressa dalla CTR non appare condivisibile, alla luce della normativa vigente. Premesso che l’Amministrazione finanziaria può contestare anche la deducibilità di una singola operazione commerciale, nel giudizio in esame ciò che manca è proprio l’analisi delle diverse operazioni commerciali di permuta/compravendita concluse dalla MAVI Spa nell’anno in esame, e delle conseguenze sulla complessiva contabilità aziendale. Vero è che compete al giudice del merito la valutazione delle prove, come ricorda la contribuente, ma è anche vero che tale giudice deve assicurare riscontro di averle tutte esaminate, e quindi esprimere la sua valutazione in proposito. Si è già ricordato come l’Agenzia delle Entrate abbia sostenuto che la sopravvalutazione dei costi di acquisizione degli autoveicoli usati è risultata molte volte superiore al valore di mercato del bene. La valutazione circa la deducibilità dei costi, quando la contestazione attenga ad una pluralità di operazioni commerciali, deve allora essere effettuata con riferimento a ciascuna operazione conclusa, e non sulla base di quanto emerge da una sola operazione commerciale, presa ad esempio, e deve quindi estendersi alla stima dell’attendibilità della contabilità aziendale nel suo complesso. Naturalmente la CTR potrebbe anche aver ritenuto che gli elementi forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle diverse operazioni commerciali contestate, ad eccezione dell’unica che il giudicante ha preso in esame, difettassero dell’indicazione di dati sufficienti ed attendibili perché potesse procedersi alla valutazione della economicità delle operazioni, ma nella decisione in esame non vi è alcuna traccia di un simile argomento. Del resto, la ricorrente evidenzia che, analizzando soltanto una delle numerose operazioni commerciali in questione, “i giudici escludono e danno per buone tutte le altre innumerevoli transazioni commerciali concluse da controparte nel corso del 2007, analizzate dai verificatori ed elencate nell’allegato 11 del P.V.C. dove sono riepilogate singolarmente ed analiticamente”, con l’indicazione dei “veicoli acquisiti dalla società e la misura della sopravvalutazione, espressa in termini percentuali” (ric., p. 6). Competerà al giudice del merito, pertanto, esaminare tutte queste transazioni commerciali relative all’acquisizione di veicoli usati, e valutare se le stesse evidenzino una condotta antieconomica della società MAVI Spa, operando riferimento ai dati riportati nell’avviso di accertamento e nel PVC, in quanto richiamato, al fine di accertare se emergano presunzioni gravi, precise e concordanti di detta antieconomicità e quindi, se del caso, la CTR procederà poi ad esaminare le allegazioni e prove offerte dalla società, al fine di esprimere il giudizio sulla idoneità di quanto proposto dalla società a contrastare le allegazioni e prove proposte dall’Ufficio finanziario, e dimostrare pertanto che le deduzioni dei costi operate risultino comunque fiscalmente legittime.
I primi due motivi di ricorso devono essere pertanto accolti.
Il terzo motivo di ricorso rimane assorbito.
7. In definitiva devono essere perciò accolti, nei limiti di ragione esposti, i primi due motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, assorbito il terzo, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provvederà anche a disciplinare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
La Corte.
PQM
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, nei limiti innanzi esposti, assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, e provvederà anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021