LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9819-2019 proposto da:
I.S., + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 12, presso lo studio dell’avvocato ANGELA DE PASQUALE, rappresentati e difesi dagli avvocati CLAUDIO GARDELLI, RENZO FILOIA, giuste procure in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto n. 2374/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 20/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2020 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato:
che i ricorrenti nominati in epigrafe hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto della corte d’appello di Perugia che, pronunciandosi in sede di rinvio dalla Cassazione ex art. 392 c.p.c. sulle loro domande di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 per i danni non patrimoniali sofferti per la non ragionevole durata di un giudizio davanti al giudice amministrativo, ha parzialmente accolto (limitatamente alla durata del giudizio presupposto fino al 25.6.2008) la domanda di equa riparazione dei soli sigg. P.S., S.G.M. e T.T., rigettando le domande di tutti gli altri ricorrenti;
che la corte d’appello – sulla premessa della mancata presentazione della istanza di prelievo nei giudizi presupposti – ha ritenuto dirimente la circostanza che la domanda di equa riparazione fosse stata presentata anteriormente o posteriormente al 16 settembre 2010, ritenendo applicabile il D.L. n. 112 del 2008, art. 54 nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 104 del 2010, solo alle domande domanda di equa riparazione proposte a far tempo dal 16.9.2010;
La corte territoriale ha ritenuto che per i giudizi di equa riparazione introdotti nel periodo compreso tra il 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 112) e il 15 settembre 2010 la mancata presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto determinasse l’improponibilità della domanda di equa riparazione esclusivamente per la parte di tale giudizio successiva al 25 giugno 2008, potendosi invece far valere il diritto all’equa riparazione per il periodo antecedente a tale data; al contrario, per le domande di equa riparazione proposte successivamente al 16.9.2010, la corte umbra ha ritenuto che l’improponibilità per mancata presentazione dell’istanza di prelievo si estendesse all’intera durata del processo presupposto;
conseguentemente, la corte distrettuale ha accolto, limitatamente alla parte di giudizio presupposto anteriore al 25 giugno 2008, le domande avanzate, rispettivamente il 20 maggio, il 15 luglio e il 31 agosto 2010, dai sigg. P.S., S.G.M. e T.T. ed ha respinte tutte le altre domande;
che, avverso tale decreto della corte d’appello, i sopra menzionati ricorrenti propongono ricorso per cassazione sulla scorta di un solo motivo;
che l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha espletato attività difensive;
che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 14 dicembre 2020, per la quale non sono state depositate memorie.
CONSIDERATO
che i ricorrenti, con l’unico motivo di impugnazione, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3 deducono la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133 e modificata dal D.Lgs. n. 104 del 2010, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 6.03.2019, la violazione dell’art. 6 p.1 della CEDU; nonché la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2;
che per effetto della citata pronuncia della Corte Costituzionale, argomentano i ricorrenti, la presentazione dell’stanza di prelievo nel processo amministrativo non può essere considerata una condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria per l’eccessiva durata del processo stesso, potendo al più, in quanto mera facoltà del ricorrente con effetto prenotativo e dichiarativo di interesse, assumere rilievo ai fini della quantificazione dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001;
che il motivo di ricorso appare fondato, avendo la corte d’appello motivato il rigetto della domanda di equa riparazione degli odierni ricorrenti (parzialmente per i sigg. P., S. e T. e integralmente per gli altri) esclusivamente sulla base dell’applicazione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010;
che, infatti, la sent. n. 34/2019 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dal D.Lgs.15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, n. 6, lett. a), (dichiarazione di illegittimità costituzionale da intendersi riferita, come questa Corte ha chiarito nell’ordinanza n. 5977/20, anche al testo del D.L. 25 giugno 2008, art. 54, comma 2, anteriore alle menzionate modificazioni);
che le declaratorie di incostituzionalità pronunciate dalla Corte Costituzionale hanno efficacia anche in relazione ai rapporti sorti anteriormente, con il solo limite di quelli esauriti, cosicché nel giudizio di rinvio la disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima non può essere applicata, in quanto lo jus superveniens rappresentato dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale prevale sul vincolo imposto al giudice di rinvio dall’art. 384 c.p.c., comma 2, (cfr. Cass. 27155/17);
che quindi il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia perché si pronunci sulle domande dei ricorrenti in conformità allo jus superveniens recata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 34/2019; non può infatti trovare seguito la richiesta dei ricorrenti di pronuncia nel merito, perché la durata dei singoli giudizi presupposti a cui si riferiscono le richieste di equo indennizzo costituisce oggetto di accertamento di fatto che non può essere effettuato in sede di legittimità;
che il giudice del rinvio regolerà anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in altra composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021