Nel contratto di assicurazione, grava sull'assicurato l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, che consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Quindi spetta all'assicurato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro. Viceversa, la colpa grave dell'assicurato o del beneficiario che, a norma dell'art. 1900 c.c., esclude la garanzia assicurativa e si configura come un comportamento illecito imputabile all'assicurato che impedisce al fatto costitutivo (evento o sinistro) di operare secondo le previsioni della fattispecie legale, e quindi deve essere dimostrato dall'assicuratore.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15480-2019 proposto da:
SIMONE SOLLEVAMENTI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE GONDOLE, 35, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO GIANNETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO CAPOVILLA;
– ricorrente –
contro
AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO IANNACCONE;
– controricorrenti –
nonché contro DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V SUCCURSALE DI *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1150/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, sez. IV civile, depositata il 15/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;
viste le conclusioni scritte del PM.
SVOLGIMENTO IN FATTO 1. La S.r.l. Simone Sollevamenti propone ricorso per cassazione, con atto notificato il 20 maggio 2019, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza n. 1150/2019 della Corte d’Appello di Milano pubblicata il 15 marzo 2019. Resiste con controricorso la Amissima Assicurazioni s.p.a. (già Carige Assicurazioni s.p.a.). La De Lage Landen International B.V. – Succursale di *****, intimata, non ha svolto difese in questa sede. Il PM ha depositato conclusioni scritte.
2. Per quanto ancora rileva, con la sentenza qui impugnata la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto fondato il gravame spiegato da Amissima Assicurazioni s.p.a. avverso la pronuncia di prime cure con la quale erano state accolte le domande proposte dalla s.r.l. Simone Sollevamenti e, per l’effetto, ha condannato la compagnia assicuratrice al pagamento in favore della De Lage Landen International B.V. della somma di Euro 450.000,00 a titolo di indennizzo per il furto di una autogru. In particolare, la società Simone Sollevamenti aveva adito il Tribunale di Milano sulla base di una polizza contro il furto stipulata con l’allora Carige Ass.ni a favore della De Lage International B.V. quale proprietaria dell’autogru concessa in leasing alla società attrice.
3. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha accolto l’appello della compagnia assicuratrice, rilevando che la società attrice non aveva provato gli elementi costitutivi del reato di furto. In specie, ha ritenuto che le dichiarazioni dei testimoni dimostrassero l’avvenuta rimozione della autogru dal cantiere, ove era stata posizionata, verso un luogo ignoto, ma non la corrispondenza dell’evento a un comportamento integrante il furto, in quanto l’assicurata non aveva addotto alcun elemento idoneo a confermare che il bene era stato sottratto da soggetti estranei alla società al fine di realizzare un profitto in danno della medesima (furto). Inoltre, ha rilevato che l’attrice avrebbe dovuto dimostrare di aver svolto ricerche tese a individuare testimoni che avessero avvistato l’autogru in movimento e le persone che la manovravano, poiché era implausibile che l’evento – riguardante un mezzo pesante e di grandi dimensioni che può muoversi ad una velocità massima di circa 40 km/h – nel corso dell’operazione di rimozione della autogru non fosse stato visto da alcuno in un quartiere abitato della città di Milano, essendo stata posta all’interno di un cantiere, e rimossa da persone vestite da operai di cantiere edile. La Corte del gravame ha valutato anche la insussistenza di risultanze riconducibili a reati, in base alle ulteriori indagini svolte in sede penale dopo la sentenza di primo grado, tutti fatti in relazione ai quali era stata disposta l’archiviazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: per violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c., comma 1 e comma 2, e art. 113 c.p.c., comma 1 e art. 115 c.p.c. “. La sentenza viene censurata per aver ritenuto che la società appellata non avesse provato il furto; per converso sarebbe stato provato e non contestato che l’autogru era stata rimossa dal cantiere ove veniva utilizzata verso un luogo ignoto. Inoltre, sarebbe documentato che l’assicurata aveva presentato denuncia di furto e la Procura della Repubblica di Milano aveva archiviato il procedimento penale essendo, all’esito delle indagini, rimasto ignoto l’autore del furto. La mancata prova della volontarietà dell’azione da parte di terzi estranei alla società e, quindi, l’assenza di dolo in capo alla assicurata erano elementi che avrebbero dovuto essere provati dalla convenuta, e non dall’attrice.
2. Il motivo è infondato.
2.1. La Corte d’Appello ha ritenuto che la società assicurata non avesse provato l’avvenuta realizzazione, da parte di un terzo ad essa estraneo, di un comportamento integrante gli elementi costitutivi del furto. In particolare, dopo aver dato conto delle dichiarazioni rese dai dipendenti della società appellata, nonché dai dipendenti di altre imprese operanti nello stesso cantiere, ha ritenuto “la rimozione dell’autogru, fatto oggettivo da ritenere dimostrato sulla base di quanto riferito dai testimoni”; ancora, “sulla base di quanto dichiarato dai testimoni deve ritenersi dimostrata l’avvenuta rimozione della autogru dal cantiere dove essa era utilizzata ed era previsto avrebbe dovuto essere utilizzata verso un luogo ignoto” (p. 6); tuttavia, ha valutato che ciò non fosse sufficiente a dimostrare il reato di furto oggetto del rischio assicurato, poiché la società assicurata avrebbe dovuto dimostrare che la rimozione era stata compiuta da soggetti estranei ad essa, al fine di sottrarle il bene e realizzare per essi un profitto in suo danno. Inoltre, ha ritenuto inverosimile la mancanza di persone che avessero visto l’autogru in movimento posto che tale mezzo potesse muoversi ad una velocità tale da consentire un allontanamento repentino (raggiungendo la velocità massima di circa quaranta chilometri all’ora) e, dunque, la società assicurata avrebbe dovuto provare l’avvenuta esecuzione di ricerche e di testi presenti in quel contesto temporale, per confermare che la manovra di rimozione fosse stata compiuta con un intento di sottrazione dell’autogru all’impresa assicurata. Vieppiù, ha concluso che “costituiscono peraltro una conferma di tali conclusioni le risultanze delle ulteriori indagini in sede penale compiute – successivamente alla pronuncia della sentenza del Tribunale di Milano – in conseguenza della denunzia circa lo svolgimento dei fatti” (p. 9).
2.2. Nel caso in esame è stato rifiutato il pagamento della polizza contro il furto da parte dell’assicuratore in virtù della mancata prova che il fatto fosse riconducibile al sinistro considerato nel contratto di assicurazione (furto) e, pertanto, nel caso in questione vengono in gioco i principi che regolano tale negozio, legalmente tipizzato negli artt. 1882 c.c. e ss.
2.3. Nel contratto di assicurazione, grava sull’assicurato l’onere di provare il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo, che consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Quindi spetta all’assicurato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. Sez. I -, Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017). Viceversa, la colpa grave dell’assicurato o del beneficiario che, a norma dell’art. 1900 c.c., esclude la garanzia assicurativa e si configura come un comportamento illecito imputabile all’assicurato che impedisce al fatto costitutivo (evento o sinistro) di operare secondo le previsioni della fattispecie legale, e quindi deve essere dimostrato dall’assicuratore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2005 del 08/04/1981 (Rv. 412715 – 01); Sez. 3, Sentenza n. 14597 del 12/07/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14585 del 22/06/2007). In tale solco si collocano anche le sentenze di cui a Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6548 del 14/03/2013; Sez. 3 -, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018 (Rv. 647582 – 01), allorché richiamano tale principio di ordine generale.
2.4. Il riparto dell’onere della prova seguito dal giudice, indicato a p. 3 della sentenza sulla base dell’indirizzo segnato da Cass. 30656 del 21.12.2017, è stato correttamente applicato in quanto, in tema di assicurazione contro il rischio di un evento, qualora l’assicuratore, convenuto per l’adempimento del contratto, alleghi l’esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, detta allegazione si risolve non nella proposizione di un’eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della pretesa, e dunque quale eccezione in senso lato; l’assicuratore, pertanto, non assume riguardo all’oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell’assicurato (Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 15630 del 14/6/2018; Sez. 3, Sentenza n. 4234 del 16/3/2012; Sez. 3, Sentenza n. 6108 del 20/3/2006; Sez. 3, Sentenza n. 16831 del 10/11/2003).
2.5. Quanto all’evento di furto, nel caso specifico integrante il rischio assicurato, la Corte di merito ha ritenuto, operando una valutazione dei fatti occorsi in questa sede insindacabile, che la sola prova della “rimozione” ad opera di ignoti della gru assicurata contro il furto non sia sufficiente, in mancanza di ulteriori indizi, non rinvenuti nella fattispecie, idonei a configurare la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 624 c.p. che, per come descritta dal comma 1, rende necessaria la dimostrazione della “sottrazione” della cosa mobile altrui a chi la detiene. Ha ritenuto, pertanto, che l’evento dedotto, per le caratteristiche della cosa, non facilmente rimuovibile, e per la mancanza di segnalazioni di operazioni anomale durante le operazioni di rimozione, effettuate da operai, non integrasse l’ipotesi di furto rientrante nella copertura assicurativa e che, dunque, non potesse dirsi soddisfatto l’onere posto a carico dell’assicurato. Si tratta pertanto di una valutazione delle circostanze del caso del tutto insindacabile in questa sede.
2.6. Non è rinvenibile, in particolare, nella motivazione in esame, una violazione dell’art. 2697 c.c. là dove la Corte del gravame ha ritenuto non provato dall’assicurato il verificarsi del rischio coperto dalla polizza sulla base delle allegazioni dell’attore, ritenute non idonee a provare un furto a suo danno, posto che nella valutazione si è tenuto conto di una serie di circostanze, compreso il comportamento successivo tenuto dall’assicurato nella fase delle indagini.
2.7. Peraltro, non colgono nel segno le censure inerenti alla violazione dei criteri di valutazione delle prove, con particolare riguardo al fatto che l’assicurato sia stato onerato di provare un fatto negativo, ovvero l’assenza di un fatto proprio doloso o colposo, della cui sussistenza, piuttosto, sarebbe onerata l’assicurazione ex art. 1900 c.c. Nella sentenza si coglie che la Corte di merito ha fatto gravare sull’assicurato il fatto di non avere provato che la recinzione in cui si trovava il carro- gru non era stata aperta da chi, nella sua impresa di costruzioni, ne aveva avuto la disponibilità, ovvero non era stata dimostrata la volontarietà dell’azione di rimozione da parte di terzi a sé estranei. Si tratta di una argomentazione in fatto, del tutto incensurabile, che riguarda la sfera degli oneri dell’assicurato che, in caso di furto, è certamente onerato di essersi comportato quale buon custode del bene. Mentre, al contrario di quanto si assume nel motivo, nella sentenza non risulta essere stato speso alcun argomento per sostenere che l’assicurato dovesse provare la mancanza di proprio dolo o colpa grave nella causazione dell’evento che, come sopra visto, costituisce una eccezione in senso proprio dell’assicuratore, il cui onere probatorio grava su quest’ultimo: eccezione che deve pertanto valutarsi – ove opposta – una volta provato dall’assicurato l’elemento che integra l’evento oggetto del contratto di assicurazione, ex art. 1900 c.c., secondo i criteri sopra indicati.
2.8. Nel motivo non risultano neanche correttamente argomentate e sviluppate le censure di violazione delle norme che guidano la discrezionalità del giudice nel valutare fattispecie giuridica e fatti ex art. 113,115 e 116 c.c., dedotte senza peraltro indicare come possa essere svolto, in sede di giudizio di legittimità, un sindacato con riguardo al principio di libera valutazione della prova che guida l’attività di valutazione del fatto svolta dal giudice di merito, del tutto insindacabile ove la motivazione non denoti una motivazione apparente e intrinsecamente lacunosa o gravemente contraddittoria.
2.9. Innanzitutto, come si è visto, l’impostazione giuridica nel valutare la fattispecie non è affetta dai vizi denunciati e dunque non costituisce una violazione del canone di giudicare secundum ius, previsto nell’art. 113 c.p.c.
2.10. In ogni caso, quanto alla motivazione resa in ordine alla sequenza delle circostanze fattuali valutate in base alle prove acquisite, senza possibilità di sindacato in tale sede, si rileva non sussistere nella sentenza alcun elemento di irragionevolezza che possa condurre a ritenere, in ipotesi, che la motivazione, che si è spinta molto nell’analisi dei fatti in discussione, sia intrinsecamente apparente e gravemente contraddittoria, per gli argomenti eventualmente illogici utilizzati, e dunque non ossequiosa del minimo costituzionale richiesto dall’ordinamento (cfr. Cass. SU 8053/2014).
2.11. Quanto alla valutazione svolta con riguardo alla denuncia di furto, si osserva che l’atto pubblico che contiene la denuncia fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso (Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 22903 del 29/9/2017; v. anche Cass., Sez. 6 -1, Ordinanza n. 20214 del 25/7/2019 e Sez. 1, Sentenza n. 11012 del 9/5/2013).
2.12. Peraltro, questa Corte ha avuto modo di precisare che anche la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l’effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1935 del 10/2/2003). E, dunque, nella motivazione, anche la denuncia-querela effettuata dall’assicuratore dopo la pronuncia di primo grado che lo ha condannato a pagare l’indennizzo, risulta essere uno dei molti elementi valutati per il giudizio sulla prova dell’evento integrante il sinistro assicurato, unitamente alla denuncia di furto che, quanto al contenuto in essa trasfuso, non è stata considerata avere valore di prova legale (v. sentenza p. 9).
2.13. Quanto al decreto di archiviazione del procedimento penale, adottato ai sensi degli artt. 408 c.p.p. e ss., esso non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, dal momento che il provvedimento ripone la sua ratio sulla mancanza dei presupposti per procedere penalmente, e non dà luogo a preclusioni processuali o giudicati di alcun genere (ex plurimis, Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 16649 del 4/8/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 6858 del 20/3/2018; Sez. 3, Sentenza n. 21089 del 19/10/2015; Sez. 5, Sentenza n. 8999 del 28/4/2014). E anche su questa questione, non si colgono nella motivazione elementi che denotano la violazione delle norme sopra richiamate.
3. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con spese a carico dell’assicurato ricorrente, oltre raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; per l’effetto, condanna la ricorrente alle spese, liquidate in favore del controricorrente in Euro 7000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie e oneri di legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021