LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 11412 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
C.M. (C.F.: *****) rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Serbelloni (C.F.: SRB CRL 65H23 E094P);
– ricorrente –
nei confronti di:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: *****);
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 6214/2018, pubblicata in data 3 ottobre 2018;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 27 aprile 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
C.M., deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Dir. CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione (dell’a.a. 1984/85 sino al conseguimento della specializzazione in data 17.10.1989) ha agito in giudizio nei confronti della Presidenza de Consiglio dei Ministri, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma, che ha ritenuto prescritti i diritti fatti valere in giudizio.
La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre la C. sulla base di due motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’amministrazione intimata.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 dell’art. 2935 c.c. in relazione alle Dir. comunitarie n. 75/362/CEE del 16.6.1975 e n. 75/363/CEE del 16.6.1975, modificate dalla Dir. n. 82/76/CEE del 26.1.1982”.
Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del principio del “primato del diritto comunitario” di cui all’art. 4 T.U.E., par. 3, all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, in relazione alle direttive comunitarie n. 75/362/CEE del 16.6.1975 e n. 75/363/CEE del 16.6.1975, modificate dalla Dir. n. 82/76/CEE del 26.1.1982".
I due motivi del ricorso sono logicamente connessi, esprimono una censura sostanzialmente unitaria e possono quindi essere esaminati congiuntamente.
Essi sono manifestamente infondati e, come tali, vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.
La decisione impugnata è infatti sul punto conforme all’indirizzo costante di questa Corte (che il ricorso non offre argomenti per rimeditare) secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il D.Lgs. n. 257 del 1991 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 19901991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della L. n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (cfr., da ultime: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30502 del 22/11/2019, Rv. 655837 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020, Rv. 656585 – 01; in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617338; tra le molte Sentenza n. 10814 del, Sentenza n. 17350 del, Sentenza n. 17682 del Sentenza n. 1917 del 3, Sentenza n. 1156 del, Sentenza n. 16104 del 3, Sentenza n. 17066 del 3, Ordinanza n. 6606 del, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01).
E’ pacifico che la ricorrente abbia introdotto il presente giudizio oltre 10 anni dopo il 27 ottobre 1999, senza che fossero nelle more intervenuti atti interruttivi della prescrizione, onde le censure di cui al ricorso non possono trovare accoglimento.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva nella presente sede.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021