LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2057-2019 proposto da:
S.E., P.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO 67, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ANTONIO CARUSO, che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
B.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO FABRIS;
– controricorrente –
contro
MINERVA SRL, CAF SPA, SA.RO., D.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 572/2018 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 03/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.
CONSIDERATO
che:
S.E. ed P.E. ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 572 del 2018 del Tribunale di Civitavecchia che ha dichiarato tardiva l’opposizione agli atti esecutivi di una procedura di espropriazione immobiliare, proposta dal deducente in relazione al pronunciato decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicataria B.A.;
resiste con controricorso B.A., mentre sono rimasti intimati Minerva s.r.l., CAF s.p.a., Sa.Ro. e D.M..
RILEVATO
che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 113 c.p.c., art. 617 c.p.c., comma 2, perché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere tardiva l’opposizione formale facendo decorrere il “dies a quo” dalla pubblicazione ovvero richiesta di copia conforme del decreto opposto, non oggetto di comunicazione, piuttosto che dalla data del ritiro, violando il principio per cui la decorrenza in parola dev’essere dalla conoscenza legale o comunque da quella del contenuto del provvedimento contestato;
con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 111 Cost., art. 113 c.p.c., art. 618 c.p.c., comma 2, poiché il Tribunale avrebbe alterato la sequenza procedimentale prevista per il giudizio di opposizione definendolo con motivazioni apodittiche non rispondenti al contenuto del fascicolo, da cui emergeva la documentazione e quindi la data del ritiro della copia conforme del decreto di trasferimento opposto, smentendo l’affermazione del giudice di merito per cui, quand’anche non si fosse fatto decorrere il termine in discussione dalla data di deposito del decreto richiamato, avrebbe dovuto prendersi atto della mancata prova della richiamata data di ritiro, e comunque considerarsi quella di richiesta della relativa copia conforme;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
il primo motivo è infondato con assorbimento del secondo;
questa Corte ha chiarito che ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 617, c.p.c., è sufficiente la conoscenza di fatto del provvedimento oggetto di contestazione (Cass., 24/05/2018, n. 13043, Cass., 30/12/2014, n. 27533);
nel caso, il giudice di merito ha accertato, in fatto e presuntivamente, che – pur non volendo darsi rilievo al deposito del provvedimento atto ad innescare la conoscenza legale – la conoscenza in parola del provvedimento opposto era stata raggiunta con la richiesta di copia conforme dello stesso;
la suddetta sussunzione presuntiva è stata censurata, nel corpo del ricorso, limitandosi ad affermare che si tratterebbe di “una fase meramente procedurale e amministrativa”, da cui non poter evincere la necessaria conoscenza del contenuto del provvedimento, compiutamente maturata al momento del ritiro dello stesso;
dunque:
a) non è stata esplicitata una specifica critica “in iure” alla sussunzione dei fatti rilevati nella disciplina delle presunzioni;
b) al contempo, la descritta applicazione della disciplina della presunzione non può dirsi viziata, posto che, con la richiesta di copia conforme, il provvedimento diviene conosciuto come tale, decorrendo poi il lasso temporale, di cui tener conto, per esaminarne il contenuto al fine di reagire, se ritenuto, con l’opposizione, in ciò consistendo il meccanismo acceleratorio di stabilizzazione endoprocedimentale previsto dalla legge;
spese secondo soccombenza,
PQM
La Corte rigetta il primo motivo, assorbito il secondo, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 2.900,00 (duemila/00) oltre a 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021