LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. DI PAOLOANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2054-2020 proposto da:
B.A., M.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA, 2, presso lo studio dell’avvocato AMERICO FRANCESCO, che rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA” E DELLA RICERCA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 659/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BELLE’ROBERTO.
RITENUTO
Che:
1. la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata rigettata la domanda di B.A. (docente) M.F. (persone A.T.A.), di ricostruzione della carriera in ragione dell’effettiva anzianità maturata nel periodo di precariato con i servizi prestati pre-ruolo;
2. la Corte territoriale, argomentando peraltro solo sulla normativa riguardante il personale A.T.A., riteneva che la stessa, pur consentendo di riconoscere solo parzialmente l’anzianità pre-ruolo, fosse conforme al diritto dell’Unione Europea, in quanto tale da realizzare un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori e le esigenze di imparzialità ed efficienza della Pubblica Amministrazione;
3. la Corte, rigettando nel merito nei termini appena detti, dichiarava assorbita, secondo il criterio della c.d. ragione più liquida, la questione sulla prescrizione del diritto, su cui si era invece fondato il rigetto pronunciato in primo grado;
4. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. i motivi, tutti formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciano la violazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/Ce e del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 e ss. (primo motivo) nonché della predetta clausola e degli artt. 569 e 570 del D.Lgs. cit. (secondo motivo) ed infine del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 2,D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 e art. 2946 c.c. (prescrizione decennale);
2. i primi due motivi, riguardanti uno la posizione del docente e l’altro quella del dipendente A.T.A., sono fondati;
3. questa S.C., interpretando ed applicando i principi da ultimo definiti da Corte di Giustizia 20 settembre 2018, Motter, ha ritenuto, a partire da Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, alla cui motivazione qui condivisa, si fa integrale rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, che “in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato”;
4. da ciò la medesima pronuncia ha tratto la conseguenza, anch’essa qui condivisa, per cui, sempre quanto ai docenti, “il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato”;
5. ciò comporta l’accoglimento del primo motivo, quanto al Biavati, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, affinché nel definire il merito proceda attraverso i predetti raffronti e verifiche;
6. sempre sulla scia della citata pronuncia della Corte di Giustizia, questa S.C., con riferimento agli A.T.A., ha ritenuto, anche qui con decisione le cui motivazioni si hanno per integralmente richiamate anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, che “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dello stesso decreto art. 570, sia utile integra/mente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi” (Cass. 28 novembre 2019, n. 31150), concludendo quindi in senso diametralmente opposto a quanto ritenuto dalla Corte territoriale nella presente causa;
7. anche per la Monterosso va quindi disposta la cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo” con rinvio affinché, nel definire il merito, si proceda facendo applicazione della conseguente regola indicata sempre da Cass. 31150/2019 cit., nel senso che “il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato”;
8. il terzo motivo, riguardante la prescrizione del diritto ad ottenere una corretta ricostruzione della carriera, in ragione di un’eccezione che venne accolta dal Tribunale ed è rimasta invece assorbita dal rigetto nel merito nella pronuncia impugnata, va qui parimenti assorbito e l’esame della relativa questione resta rimesso al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021