Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25575 del 21/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29115 – 2019 R.G. proposto da:

Avvocato F.L.P. – c.f. ***** – P.M.

– c.f. P***** – S.S. – c.f. ***** – il primo, da se medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 86 c.p.c., il secondo ed il terzo, rappresentati e difesi dall’avvocato Pietro L.

Frisani in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza del Popolo, n. 18, presso lo studio dell’avvocato Pietro L. Frisani.

– ricorrenti –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore.

– intimato –

per la correzione della sentenza n. 22031/2019 di questa Corte;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ordinanza n. 22031 dei 1.2/3.9.2019 questa Corte ha accolto il ricorso per cassazione proposto da P.M. e da S.S. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto n. 769/2018 della Corte d’Appello di Perugia e per l’effetto ha, tra l’altro, condannato il Ministero soccombente a rimborsare all’avvocato F.P.L., difensore anticipatario dei ricorrenti, le spese del giudizio di legittimità.

2. Con ricorso in data 16.9.2019 P.M., S.S. e l’avvocato F.P.L. hanno chiesto correggersi l’ordinanza n. 22031 dei 1.2/3.9.2019 di questa Corte, laddove, nel dispositivo, risulta scritto “condanna il Ministero della giustizia alla rifusione (…)” anziché “condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione (…)”.

3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

4. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta fondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.

5. Il ricorso è fondato e va accolto.

6. Si dà atto in primo luogo che il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo del servizio postale in data 1/3.10.2019 al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si dà atto in secondo luogo che effettivamente il dictum n. 22031/2019 di questa Corte reca e nel dispositivo e – si aggiunge – nel corpo dell’ordinanza (pag. 2, settimo rigo) l’indicazione “Ministero della Giustizia” in luogo di “Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

Si tratta evidentemente di un duplice errore materiale, qualificabile come mero lapsus calami.

Invero l’epigrafe reca correttamente indicazione del “Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

7. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. sez. un. 27.6.2002, n. 9438).

8. Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto dispone correggersi, così come corregge, l’ordinanza n. 22031 dei 1.2/3.9.2019 di questa Corte, nel senso che laddove è scritto, in motivazione (pag. 2, settimo rigo) e in dispositivo, “Ministero della Giustizia” debba leggersi ed intendersi “Ministero dell’Economia e delle Finanze”;

dispone che la presente ordinanza sia annotata sull’originale dell’ordinanza n. 22031 dei 1.2/3.9.2019 della seconda sezione civile di questa Corte.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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