LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29317-2019 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALSESIA 40, presso lo studio dell’avvocato ANIELLO MARIA D’AMBROSIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO ESPOSITO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI *****;
– intimata –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2696/28/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 21/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1 C.A. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l’intimazione di pagamento per un totale di Euro 360.650,00, notificata in data 4/12/2014, fondata su due cartelle di pagamento e tre avvisi di accertamento esecutivi.
2. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Campania rigettava l’appello rilevando: a) che la notifica dell’atto a mezzo pec è prevista dal D.Lgs. n. 159 del 2015, e ogni questione sulla mancanza di garanzia della consegna dell’atto era superata dal principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo; b) che, con riferimento alla eccepita mancanza di sottoscrizione digitale e di conformità dell’atto ricevuto all’originale, non vi era stata una chiara e specifica contestazione; c) che non era stata proposta querela di falso al fine di contestare l’inesistenza degli atti sottostanti.
4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente all’unico scopo di partecipare all’udienza di discussione.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di impugnazione C.A. denuncia omessa valutazione su un punto decisivo ai fini della declaratoria di nullità degli atti presupposti per mancanza di prova dell’avvenuta notifica degli stessi alla ricorrente; si sostiene che una delle cartelle di pagamento risulta essere stata notificata a mani della madre di C.A. all’indirizzo di ***** dove era residente una persona omonima del ricorrente anziché all’indirizzo di *****.
2. Il motivo è in primo luogo inammissibile in quanto non rispettoso del principio della specificità stabilito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5.
2.1 Non avendo infatti il ricorrente né trascritto nel ricorso la cartella di pagamento né indicato la collocazione toponomastica del documento è impedito a questa Corte ogni verifica circa la regolarità della notifica (Cass. n. 7902/2016).
2.2 Il motivo è comunque infondato nel merito in quanto la CTR ha rilevato che qualsiasi vizio circa regolarità della notifica risulta sanato dal raggiungimento dello scopo.
2.3 La CTR ha, quindi, aderito al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale “La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte” (cfr. Cass. S.U n. 7665/2016).
3 Il ricorso va quindi rigettato.
4 Nulla è da statuire sulle spese essendosi l’Agenzia delle Entrate costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso.
– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 aprile 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021