Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25674 del 22/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16785-2019 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI CONSOLI 11, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA LICOPOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA DANIELA RENDA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BRIATICO, CE.R.IN. SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3888/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

CONSIDERATO

che:

la Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia, con sentenza n. 797/14, sez. 2, rigettava il ricorso proposto da M.V. avverso ingiunzione ***** per 2004, 2005 e 2006 ICI;

che avverso detta decisione il contribuente proponeva appello – innanzi alla CTR Calabria che, con sentenza 3888/2018, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado;

che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di due motivi.

che il Comune di Briatico e la CE.R.IN srl, concessionaria per la riscossione, non hanno resistito con controricorso;

che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

RITENUTO

che dalla documentazione in atti risulta che il ricorso è stato notificato a mezzo posta al Comune di Briatico;

che, per quanto concerne invece la notifica alla CE.R.IN srl, la stessa non risulta perfezionata in quanto si rinviene solo il numero della raccomandata di spedizione ma non è stato allegato alcun avviso di ricevimento;

che pertanto è necessario che il ricorrente provveda a rinnovare la notifica alla predetta CE.R.IN..

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo che il ricorrente notifichi il ricorso alla CE.R.IN nel termine di 60 giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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