Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25675 del 22/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17774-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GENERALE ROBERTO BENCIVENGA 50/B, presso lo studio dell’avvocato LORENZO CALDO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7158/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

La Corte.

CONSIDERATO

che la Commissione tributaria provinciale di Viterbo, con sentenza n. 625/16, sez. 1, accoglieva il ricorso proposto da B.C. avverso la cartella di pagamento ***** per imposta successione 2011;

che avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 7158/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado;

che nei confronti della detta sentenza l’Amministrazione proponeva ricorso per Cassazione sulla base di un motivo;

che la contribuente non si costituiva in giudizio;

che questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 9075/20, disponeva il rinnovo della notifica alla contribuente stante l’erronea indicazione nel ricorso stesso del nome di battesimo della contribuente ( C. anziché C.);

che, effettuato il predetto adempimento, la B. si è costituita in giudizio con controricorso con il quale, oltre a chiedere l’inammissibilità del ricorso, ha dedotto l’intervenuta definizione agevolata della cartella oggetto della presente controversia, essendosi avvalsa della procedura di definizione agevolata delle cartelle introdotta dal decreto fiscale n. 119 del 2018, art. 3, convertito in L. n. 136 del 2018 (pace fiscale) accettata dalla Agenzia con pagamento prima rata, ed ha conseguentemente chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere;

che all’udienza del 28.1.21 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo disponendosi che nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento l’Agenzia delle Entrate producesse dichiarazione circa l’intervenuta o meno definizione della procedura, ferma restando la facoltà per la contribuente di fornire la prova dell’avvenuto integrale pagamento.

che la causa è stata nuovamente discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in data odierna.

RITENUTO

che nessuna delle parti ha depositato la documentazione richiesta;

che pertanto appare opportuno che la causa venga rimessa alla Quinta sezione.

P.Q.M.

Rimette la causa alla Quinta Sezione.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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