Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25679 del 22/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 10402/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

F.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Cambria Giovanni, con studio in Messina, e dal Prof. Avv. Zaccheo Massimo, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

e nei confronti di la “Riscossione Sicilia S.p.A.” (già “Serit Sicilia S.p.A.”), con sede in Messina, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di Messina;

– intimata –

la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Messina il 23 febbraio 2018 n. 848/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Messina il 23 febbraio 2018 n. 848/10/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento per l’IRPEF relativa all’anno 2004, a seguito di controllo automatizzato a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, in dipendenza di dichiarazione integrativa presentata nell’anno 2006 per l’indicazione di una minusvalenza omessa, ha accolto l’appello proposto da F.P. nei confronti della medesima e della “Serit Sicilia S.p.A.” (ora “Riscossione Sicilia S.p.A.”) avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina il 10 febbraio 2009 n. 34/12/2009, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il contribuente potesse emendare l’omissione della minusvalenza nella dichiarazione relativa all’IRPEF 2004 (per l’anno d’imposta 2003) con una dichiarazione integrativa presentata nell’anno 2006. F.P. si è costituito con controricorso. La “Riscossione Sicilia S.p.A.” (già “Serit S.p.A.”) è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite. Il controricorrente ha depositato memoria, deducendo di aver presentato il 30 maggio 2019 la domanda di definizione agevolata D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, con rateizzazione trimestrale del debito tributario fino al 28 febbraio 2024 e chiedendo di disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa con fissazione di adunanza camerale oltre tale scadenza.

CONSIDERATO

Che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, commi 8 e 8-bis, (nel testo vigente ratione temporis), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la dichiarazione integrativa potesse essere presentata dal contribuente nel termine previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 al fine di emendare un errore commesso in suo danno.

Ritenuto che:

Preliminarmente, il collegio rileva che occorre verificare l’esito della domanda di definizione agevolata con riferimento alla impugnata cartella di pagamento. Pertanto, si deve rimettere la causa alla Sezione Tributaria di questa Corte, non essendo possibile addivenire alla decisione del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

1. rimette la causa alla Sezione Tributaria;

2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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