Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25683 del 22/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32029/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

A.G.G.;

– intimato –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 6 maggio 2019 n. 2670/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 27 aprile 20211 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 6 maggio 2019 n. 2670/12/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per l’omesso pagamento dell’imposta di registro e dei relativi accessori per la registrazione di due decreti ingiuntivi, in relazione all’enunciazione contenuta in ciascuno di una ricognizione di debito, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di A.G.G. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani il 12 giugno 2016 n. 1164/01/2016. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che l’imposta di registro dovesse applicarsi in misura fissa in relazione alla natura professionale dei crediti riconosciuti. A.G.G. è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

CONSIDERATO

Che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 3, tariffa – parte prima, allegata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la ricognizione di debito – sui cui ciascun decreto ingiuntivo era stato fondato – fosse soggetta ad imposta di registro in misura fissa, anche in considerazione della soggezione ad IVA dell’operazione sottostante.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento di debito – enunciato in un decreto ingiuntivo è soggetto ad imposta di registro nella misura fissa stabilita dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, lett. b), tariffa – parte seconda, allegata, che richiama il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 3, tariffa – parte prima, allegata, allorquando abbia per oggetto cessione di beni o prestazione di servizi in regime IVA (in termini: Cass., Sez. 5, 11 gennaio 2018, n. 481; Cass., Sez. 5, 2 luglio 2020, n. 13527).

1.2 Nella specie, il giudice di appello ha correttamente ritenuto l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa in relazione all’enunciazione in ciascun decreto ingiuntivo di una ricognizione di debito per corrispettivo soggetto ad IVA, riferendosi ad un’obbligazione pecuniaria che trovava la sua radice causale nella stipulazione di una cessione di beni nell’esercizio di impresa commerciale D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex artt. 1 e 2.

2. Valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso non può che essere rigettato.

3. Nulla deve essere disposto con riguardo alle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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