LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7472/2020 proposto da:
PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. D.M.;
– ricorrente –
contro
C.S., rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO MADDALENA;
– resistente –
nonchè
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 16/2020 della SEZIONE DISCIPLINARE del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA di ROMA, depositata il 23/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
vista la memoria depositata dalla resistente.
FATTI DI CAUSA
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale D.M., ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 16/2020 della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, depositata il 23 gennaio 2020. Tale sentenza ha assolto la Dottoressa C.S. dalla incolpazione dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a) e g), per avere, quale Sostituto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro e mancando ai doveri di correttezza e diligenza, con grave ed inescusabile violazione dell’art. 335 c.p.p. (norma che impone al pubblico ministero di iscrivere “immediatamente” nell’apposito registro, ogni notizia di reato, “nonchè contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito”), artt. 405,406,407,408 c.p.p. (in materia di termini per la “chiusura delle indagini preliminari”) e art. 111 Cost., commi 2 e 3 (in tema di ragionevole durata dei processi e di garanzie per le persone accusate di un reato ad esser informate “nel più breve tempo possibile” dei motivi dell’accusa), omesso il compimento di atti relativi all’esercizio delle proprie funzioni. In particolare, designata in data 14 febbraio 2015 per la trattazione del procedimento penale n. 181/2015 mod. 44 avente ad oggetto il reato di cui all’art. 589 (omicidio colposo in danno di R.A.), la Dottoressa C.S. era stata incolpata per aver tenuto le condotte di seguito indicate:
– aver omesso di iscrivere immediatamente il nome delle persone cui i suddetti reati erano attribuiti, sebbene:
1) la notizia di reato fosse costituita dalla pronuncia del Tribunale monocratico di Pesaro del 7 ottobre 2014, in forza della quale – esclusa la responsabilità penale per la morte del R. in capo agli organi tecnici del Comune di San Costanzo;
– gli atti erano stati restituiti dal medesimo giudice alla Procura di Pesaro perchè si procedesse nei confronti dei funzionari responsabili della Provincia di Pesaro-Urbino (donde l’iscrizione del proc. pen. 181/2015 md. 44);
2) con informativa inviata al predetto magistrato l’8 maggio 2015, il Corpo Forestale dello Stato avesse riferito circa la individuazione dei “responsabili della Provincia di Pesaro-Urbino per il settore della manutenzione dei fiumi”, generalizzando tutti i soggetti in questione, con le rispettive funzioni e qualifiche professionali;
– aver trattenuto presso il proprio ufficio il fascicolo procedimentale n. 181/2015 mod. 44, senza compiere alcun atto di indagine dalla data in cui era pervenuta l’informativa citata (8 maggio 2015), limitandosi a richiedere due proroghe, in data 8 settembre 2015 e 10 marzo 2016, senza tuttavia svolgere alcuna altra indagine fino alla formulazione, in data 13 luglio 2016, di una “richiesta di archiviazione” che, relativa al procedimento rimasto pur sempre allo stato di “ignoti”, in esito all’opposizione delle persone offese veniva disattesa dal GIP del Tribunale di Pesaro, con provvedimento del 9 novembre 2016. Con le indicate condotte la Dottoressa C.S. avrebbe arrecato un indebito vantaggio all’ingegner D.A.R., imputato in relazione al delitto di cui all’art. 589 c.p, nel procedimento penale r.g.n.r. 2989/16, nei riguardi del quale il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 3 luglio 2018 divenuta irrevocabile, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato ascritto in seguito ad intervenuta prescrizione.
L’azione disciplinare era stata esercitata dal Procuratore Generale presso la Corte di cassazione in data 24 novembre 2017 e in data 5 maggio 2019 era stata richiesta al Presidente della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura la fissazione della discussione per il solo capo di incolpazione sub F), sopra riportato. L’incolpata aveva reso interrogatorio dinanzi al Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione e depositato memorie difensive, deducendo in particolare che il capo di incolpazione sub F) costituisse inammissibile sindacato sull’attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, contestandosi la violazione dell’art. 335 c.p.p..
La sentenza n. 16/2020 della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, depositata il 23 gennaio 2020, in relazione alla configurabilità dell’illecito di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. g), premessa la necessità di riscontrare errori od omissioni che fuoriescano dalla fisiologica opinabilità dei provvedimenti giurisdizionali, per sconfinare in una negligenza inescusabile, tradottasi, a seconda dei casi, in violazione di legge o travisamento dei fatti, ha affermato che “nel caso di specie, il comportamento oggetto di addebito non appare determinato da un’erronea interpretazione del sistema processuale”. Essendo l’incolpata accusata di aver omesso di iscrivere nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., il nominativo dei funzionari responsabili della Provincia di Pesaro – Urbino, nonchè di compiere per lungo periodo atti di indagine con riferimento al fascicolo oggetto dell’addebito, la Sezione Disciplinare ha considerato come sia da escludere l’interpretazione che desuma dall’art. 335 c.p.p., un automatismo dell’iscrizione non appena sia pervenuta la notizia di reato dalla polizia giudiziaria o da altro denunziante. Valutando poi la condotta della Dottoressa C., la sentenza della Sezione Disciplinare ha osservato come la stessa si fosse professata persuasa della assoluta mancanza dei presupposti per procedere, nel caso di specie, alla suddetta iscrizione, in forza di scelta processuale non sindacabile quale illecito disciplinare. Negati, perciò, gli estremi per il riscontro di una grave ed inescusabile violazione di legge, passando all’analisi del contestato illecito di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. a), la Sezione Disciplinare ha altresì escluso che la condotta tenuta dalla Dottoressa C. potesse aver arrecato un indebito vantaggio alla parte, argomentando che “esclusa la configurabilità dell’illecito di cui alla lett. g) cit., si deve escludere che possano riscontrarsi, nel caso di specie, violazioni dei doveri del magistrato (imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio, rispetto della dignità della persona di cui all’art. 1, D.Lgs. cit.) fonti di ingiusto danno o indebito vantaggio, proprio per essere stata, la condotta della Dott.ssa C., alla luce di quanto dalla stessa riferito, finalizzata al ritenuto rispetto di quei valori e non constando in atti elementi di segno contrario”.
Con ordinanza interlocutoria del 16 ottobre 2020, resa all’esito della pubblica udienza del 6 ottobre 2020, venne disposta la rinnovazione della comunicazione dell’avviso di udienza alla Dottoressa C.S. nelle forme previste dall’art. 136 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Il difensore della resistente, avvocato Marcello Maddalena, nella memoria del 16 gennaio 2021, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha richiesto la discussione orale. La richiesta va respinta perchè non è stata formulata nel rispetto nel termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza, fissato dal medesimo art. 23, comma 8-bis. Tale disposizione, inserita dalla Legge di Conversione 18 dicembre 2020, n. 176, art. 1, comma 1, ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24 dicembre 2020, ha stabilito che “per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma dell’art. 374 c.p.c., art. 375 c.p.c., u.c. e art. 379 c.p.c., la Corte di Cassazione procede in Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono depositare memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l’udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore”.
Il difensore, peraltro, proprio in ragione del mancato rispetto del termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza per la formulazione della richiesta di discussione orale (nella specie operante, stante la data dell’udienza di trattazione), osserva nella memoria che la norma in esame è entrata in vigore “senza gli ordinari termini di vacatio legis” (essendo, in realtà, il termine scaduto, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 4, in data 31 dicembre 2020). Tenuto conto “del particolare periodo in cui è avvenuta la pubblicazione della legge stessa e della esiguità del termine concesso”, il difensore lamenta che tale termine sarebbe scaduto “prima ancora di poter conoscere in concreto la nuova rivoluzionaria disposizione di legge”. Su tale presupposto, viene richiesta la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2, in ordine alla istanza di discussione orale. In caso di diniego della rimessione in termini, il difensore deduce questione di legittimità costituzionale del citato art. 23, comma 8-bis, in relazione all’art. 24 Cost., comma 2: ciò sia per l’evidente irragionevolezza del termine ivi previsto ai fini della presentazione della domanda di discussione orale, non prevedendosi una adeguata normativa transitoria, soprattutto alla luce dell’assenza della normale vacatio legis di quindici giorni; sia per la soppressione della difesa mediante discussione orale (garantita dall’art. 370 c.p.c., comma 1), non consentita neppure a distanza, tanto più attese le specificità del giudizio di cassazione per impugnazione di sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
1.1. L’istanza di rimessione in termini non può essere accolta. L’istituto previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, nè tantomeno una mera difficoltà (Cass. Sez. U, 04/12/2020, n. 27773). Le circostanze addotte a sostegno dell’istanza, costituite dal “particolare periodo in cui è avvenuta la pubblicazione della legge” e dalla esiguità del termine imposto dal regime transitorio correlato alla immediata vigenza della norma, rappresentano semplici difficoltà nel provvedere all’adempimento tempestivo di un’attività difensiva comunque elementare, quale, appunto, la formulazione della richiesta di discussione orale, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito dalla L. n. 176 del 2020.
1.2. E’ poi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 24 Cost., comma 2.
A norma della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, comma 5, le modifiche eventualmente apportate al D.L. in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente. Tale disposizione sottrae, quindi, la Legge di Conversione all’ordinario regime della vacatio di cui al comma 3 dell’art. 73 Cost.. L’emendamento aggiuntivo introdotto dalla Legge di Conversione con il comma 8-bis inserito nel D.L. n. 137 del 2020, art. 23, rivela un contenuto del tutto omogeneo al decreto legge, giacchè riconducibile agli interessi coinvolti dall’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma si colloca, invero, tra le misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, ed appare perciò, sul piano della ragionevolezza, “giustificata dalla finalità di tutela del bene della salute collettiva (art. 32 Cost., comma 1) per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria” (si veda Corte Cost. 23 dicembre 2020, n. 278). L’opzione della trattazione cartolare, già adottata in via generale per i procedimenti civili nell’ambito della legislazione sulla emergenza epidemiologica, è stata cosi estesa come modello sostitutivo della trattazione dei ricorsi in udienza pubblica nel giudizio di cassazione, secondo un meccanismo adattabile ed elastico.
Facendo salva, su semplice richiesta del procuratore generale o del difensore di una delle parti, la discussione orale della causa, il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, non scalfisce neppure il valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze giudiziarie, cui deroga altrimenti per ragioni giustificative obiettive e razionali, collegate ad esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale.
In mancanza della semplice richiesta di discussione orale della causa, che consente alle parti di partecipare alla discussione nell’udienza ex art. 379 c.p.c., l’esercizio del diritto di difesa non viene comunque ostacolato del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, neppure nel giudizio di impugnazione in tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, secondo il disposto del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, giacchè, dopo che il procuratore generale ha formulato le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria e da questa inviato ai difensori, essi possono poi depositare memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
II. L’unico motivo del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a) e g), nonchè il vizio di mancanza della motivazione in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), non avendo la sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in alcun modo esaminato l’ulteriore condotta omissiva contestata alla Dottoressa C., costituita dalla inerzia perdurante per quattordici mesi (dall’8 maggio 2015, epoca in cui pervenne l’informativa, al 13 luglio 2016, data di ricezione della richiesta di archiviazione respinta dal GIP). Tali mesi si rivelarono poi determinanti per la prescrizione del reato ascrivibile al funzionario della Provincia tardivamente iscritto. Ciò avrebbe dato luogo alla omessa motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, come previsto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Quanto al ritenuto convincimento della Dottoressa C. della insussistenza dei presupposti per procedere all’iscrizione, esso avrebbe dovuto portare ad un’immediata richiesta di archiviazione, e rimane contraddetto dalla duplice richiesta di proroga inoltrata l’8 settembre 2015 e il 10 marzo 2016, come dalla contestuale inerzia di quattordici mesi che portò alla prescrizione del reato a carico del funzionario provinciale D.A.R..
III. Il ricorso è fondato.
III.1. Queste Sezioni Unite hanno più volte chiarito come, in tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, integra la fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. g), l’inadempimento da parte del P.M. dell’obbligo di procedere all’iscrizione nel registro delle notizie di reato, previsto dall’art. 335 c.p.p., obbligo che, tuttavia, si configura in presenza non già di un generico e personale sospetto, bensì dell’acquisizione di una notizia idonea, sotto il profilo oggettivo, a configurare un fatto come sussumibile in una determinata fattispecie di reato. Dunque, l’iscrizione immediata nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p., costituisce adempimento per il quale non sussiste alcun margine di discrezionalità, ma stabilire se gli elementi raccolti in sede di indagine siano o meno sufficienti ad imporre l’inserimento del nominativo dell’indagato nel registro medesimo postula un apprezzamento di merito, spettante alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ed insindacabile nel giudizio di cassazione ove sorretto da motivazione congrua (Cass. Sez. U., 02/05/2019, n. 11586; Cass. Sez. U., 13/09/2018, n. 22402; Cass. Sez. U., 12/10/2011, n. 20936; Cass. Sez. U., 21/09/2006, n. 20505; si veda anche Cass. Sez. Un. Penali, 24/09/2009, n. 40538, dep. 20/10/2009).
La Sezione Disciplinare, nell’impugnata sentenza, a fronte della contestazione della mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato nonostante il ricevimento dell’informativa dell’8 maggio 2015 e fino alla formulazione della richiesta di archiviazione del 13 luglio 2016, ha escluso la ravvisabilità dell’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. g), avendo apprezzato che “la Dott.ssa C. si è detta persuasa della assoluta mancanza nel caso di specie dei presupposti per procedere alla suddetta iscrizione, effettuando quindi scelte processuali insindacabili in tale sede”.
L’incolpazione della Dottoressa C. ipotizzava, tuttavia, non soltanto l’illecito del D.Lgs. n. 109, ex art. 2, comma 1, lett. g), per l’inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 335 c.p.p., ma anche la violazione dei doveri di correttezza e diligenza, agli effetti dell’art. 2, comma 1, cit., lett. a) per avere la stessa trattenuto presso il proprio ufficio il fascicolo procedimentale n. 181/2015 mod. 44, senza compiere alcun atto di indagine dalla data in cui era pervenuta l’informativa di reato (8 maggio 2015) fino alla richiesta di archiviazione del 13 luglio 2016 sempre contro “ignoti”, nonostante le due proroghe domandate in data 8 settembre 2015 e 10 marzo 2016, con ciò arrecando vantaggio all’ingegner D.A.R., imputato in relazione al delitto di cui all’art. 589 c.p., nel procedimento penale r.g.n.r. 2989/16, definito dal Tribunale di Pesaro con declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del reato.
Negata, così, la configurabilità della fattispecie prevista del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. g), che sanziona la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, la sentenza della Sezione Disciplinare è passata ad esaminare l’ulteriore fattispecie disciplinare contestata, prevista dell’art. 2, comma 1, cit., lett. a), la quale sanziona, invece, la violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona, che arrechi ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti. Al riguardo, la Sezione Disciplinare ha tuttavia ritenuto che l’esclusione della ravvisabilità dell’illecito di cui alla lett. g) cit. deponesse altresì per la non configurabilità di violazioni dei doveri del magistrato fonti di indebito vantaggio, “proprio per essere stata la condotta della Dott.ssa C., alla luce di quanto dalla stessa riferito, finalizzata al ritenuto rispetto di quei valori e non constando in atti elementi di segno contrario”.
Ora, le fattispecie disciplinari previste del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a) e g), non sono tra loro in rapporto di specialità, delineando la prima un illecito di evento derivante dalla violazione dei doveri primari incombenti sul magistrato, ed invece caratterizzandosi la seconda come illecito di pura condotta connotata dall’elemento psicologico. Ne consegue che, quando un unico comportamento del magistrato ricada nella sfera di applicazione di entrambe le norme, ricorre un’ipotesi di concorso formale di illeciti disciplinari, tutti astrattamente sanzionabili (Cass. Sez. U., 11/03/2013, n. 5943; Cass. Sez. U., 22/04/2013, n. 9691).
Sussiste, allora, il vizio di mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (operante a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24), della impugnata sentenza della Sezione Disciplinare, avendo essa desunto dall’esclusione dalla configurabilità dell’illecito del D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 2, comma 1, lett. g), per l’inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 335 c.p.p., l’automatica insussistenza altresì della integrazione dell’illecito disciplinare di violazione dei doveri di correttezza e diligenza, agli effetti dell’art. 2, comma 1, cit., lett. a), senza provvedere ad alcun apprezzamento sulla contestata assoluta assenza di qualsiasi attività investigativa del magistrato dall’8 maggio 2015 al 13 luglio 2016, individuata in sede di incolpazione come distinto comportamento connotato da scarso impegno, autonomo rispetto alla omessa iscrizione e potenzialmente idoneo a compromettere il prestigio e la credibilità dell’ordine giudiziario (arg. da Cass. Sez. U., 21/09/2006, n. 20505).
IV. L’impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio per nuovo esame alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021
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