LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5060-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.G., R.G., R.S., elettivamente domiciliati in ROMA, V. G. CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato DELFO MARIA SAMBATARO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3934/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di accoglimento dell’appello proposto dai contribuenti R.G., R.S. e C.G. avverso una sentenza CTP Roma, che aveva respinto il loro ricorso avverso un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia del territorio aveva modificato il classamento di un’unità immobiliare di loro proprietà, ubicata in *****, microzona 1 “Centro Storico”, elevando la categoria da A/2 ad A/1 e la classe dalla 4 alla 3, con rideterminazione della rendita catastale da Euro 2.595,20 ad Euro 3.795,96; secondo la CTR, la motivazione dell’impugnato avviso era del tutto carente, non essendosi tenuto conto della realtà strutturale dell’immobile oggetto della revisione, quale rappresentata dai contribuenti con la relazione tecnica depositata, con conseguente violazione dei principi richiamati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 249 del 2017.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, dei principi generali in materia di motivazione degli atti in materia catastale e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; invero, la norma sopra citata consentiva la parziale revisione del classamento di un immobile, purché venisse ravvisato un significativo scostamento del rapporto fra i valori medi della zona considerata e l’insieme delle microzone comunali, nel senso che il rapporto fra il valore medio di mercato ed il corrispondente valore medio catastale si fosse discostato significativamente dall’analogo rapporto riferito all’insieme delle microzone, fissando la soglia significativa al superamento della percentuale del 35%; non era quindi prevista l’analisi delle condizioni urbanistiche delle singole unità immobiliari, quale rilevate con specifica perizia di parte, né era necessario valutare le condizioni d’uso e di manutenzione delle stesse, occorrendo invece far riferimento al contesto socio economico generale delle microzone interessate;
che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione L. n. 212 del 2000, art. 7,L. n. 241 del 1990, art. 3, nonché dei principi in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’avviso di accertamento impugnato aveva adeguatamente indicato i presupposti normativi ed amministrativi che lo avevano giustificato (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335; Determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio 16 febbraio 2005; le delibere comunali con le quali il Comune di Roma aveva chiesto di procedere alla revisione parziale del classamento degli immobili ubicati, fra gli altri, nella microzona 1 “Centro Storico”); sulla base degli elementi anzidetti, la rideterminazione della classe catastale era stata legittimamente effettuata dall’Agenzia del territorio, avendo essa riscontrato che, nella microzona comunale, nella quale era ubicata l’unità immobiliare di proprietà dei contribuenti (microzona 1 “Centro Storico”), il rapporto fra il valore medio di mercato individuato ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’ICI si fosse significativamente discostato, in misura superiore alla soglia del 35%, dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali; e la motivazione dell’avviso impugnato era da ritenere adeguata, in quanto il presupposto della revisione della classe era il riallineamento, resosi necessario per l’accertato significativo scostamento di valore rispetto all’insieme delle microzone comunali, senza la necessità di indicare le specifiche caratteristiche dei singoli immobili; e le indicazioni contenute nell’atto impugnato erano sufficienti per consentire al contribuente di conoscere i presupposti del riclassamento operato, da ritenere ampiamente giustificato in quanto il classamento precedente, risalente all’epoca dell’impianto del catasto edilizio urbano, non era più idoneo a rappresentare l’effettiva redditività dell’immobile medesimo; inoltre nell’avviso di accertamento impugnato erano state indicate le unità immobiliari di riferimento, con caratteristiche analoghe a quelle oggetto di accertamento, in considerazione della natura essenzialmente comparativa dell’estimo catastale;
che i contribuenti si sono costituiti con controricorso;
che i due motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle entrate, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, sono infondati;
che, invero, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai individuato con sufficiente precisione il contenuto motivazionale minimo, indispensabile per rendere conforme a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento di unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, richiedendosi una rigorosa motivazione dell’atto di revisione del classamento; in particolare, qualora si tratti, come nella specie, di un mutamento di rendita, conseguente ad un’elevazione sia della categoria che della classe di un’unità immobiliare privata ubicata in una microzona del Comune di Roma (microzona 1 “centro storico”), ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, essendo necessario accertare la variazione del valore dei singoli immobili presenti nella microzona e le caratteristiche proprie di ciascuno di essi (cfr. Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 27180 del 2019);
che l’avviso di accertamento avrebbe dovuto pertanto esplicitare le ragioni che avevano indotto l’amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo ai presupposti normativi (e cioè il D.P.R. n. 138 del 1998; la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335; il Provv. dell’Agenzia del territorio 16 febbraio 2005; la Delib. del Consiglio comunale di Roma n. 5 del 2010), idonei unicamente a giustificare l’avvio della procedura di revisione del classamento; l’avviso di accertamento avrebbe dovuto cioè indicare in modo dettagliato, riferito a ciascun edificio, quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che abbiano riqualificato l’area, essendo da ritenere inidoneo il richiamo ad espressioni generiche e di stile, del tutto avulse dalle situazioni concrete;
che quanto sopra ha trovato autorevole conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 2017, la quale, pur avendo rigettato la questione di legittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ha tuttavia fissato i precisi criteri, la cui osservanza consente di ritenere legittimo il peculiare sistema di revisione del classamento, introdotto con il citato L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 (legge finanziaria del 2005); la Corte Costituzionale ha invero esplicitamente affermato la necessità di una motivazione rigorosa, tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificavano il provvedimento; occorre pertanto tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare e dei caratteri propri del fabbricato nel quale essa è inserita e della microzona di appartenenza, in quanto solo da una valutazione attenta di tali elementi poteva conseguire una corretta riqualificazione catastale delle singole unità immobiliari, ubicate in ciascuna microzona (cfr. Cass. n. 10403 del 2019);
che, con specifico riferimento all’elevazione della categoria e della classe di un’unità aimmobiliare sita nel Comune di Roma, microzona 1 “Centro Storico”, qual è quella che ha formato oggetto dell’avviso di accertamento impugnato, atteso il carattere diffuso dell’operazione, occorreva un’adeguata motivazione circa gli elementi che, in concreto, avessero inciso sulla diversa attribuzione della categoria e della classe dell’unità immobiliari in questione, in modo da consentire ai contribuenti di conoscere “ex ante” le ragioni che ne avessero giustificato in concreto l’emanazione, non potendosi ritenere congruo il provvedimento di riclassamento che, come quello in esame, abbia fatto esclusivo riferimento, in termini sintetici e quindi generici, al rapporto fra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata, rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone in cui è stato suddiviso il Comune di Roma, nonché al relative scostamento ed ai provvedimenti amministrativi posti a fondamento del riclassamento; sarebbe stato al contrario necessario specificare le fonti, i modi ed i criteri, con i quali questi dati erano stati ricavati ed elaborati, con riferimento all’unità immobiliare in questione, tali da giustificare la più elevata classe ad essa attribuita (cfr., in termini, Cass. n. 27180 del 2019; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019);
che la CTR ha in definitiva applicato correttamente alla controversia i principi di diritto vigenti in materia;
che l’oscillazione fra gli orientamenti giurisprudenziali precedenti autorizza l’integrale compensazione delle spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021