Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26379 del 29/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28313/2020 R.G., proposto da:

C.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Mangino, con studio in Torino, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p. e.

c.: mariomangino.pec.ordineavvocatitorino.it);

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte l’8 gennaio 2018 n. 40/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 14 aprile 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe;

RILEVATO

CHE:

C.F. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte l’8 gennaio 2018 n. 40/2018, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per I’IRAP relativa all’anno d’imposta 2011, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino. C.F. non si è costituito mediante deposito del ricorso notificato alla controparte. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso ed ha provveduto all’iscrizione a ruolo. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata al difensore delle parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

CONSIDERATO

CHE:

Si deve dichiarare l’improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 1, per mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte.

Stante il rilievo d’ufficio dell’omessa costituzione del ricorrente, si deve altresì disporre la compensazione delle spese giudiziali. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte del ricorrente, si ritiene l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara l’improcedibilità dei ricorso e compensa le spese giudiziali.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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