Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26381 del 29/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31235/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

A.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Marino, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente giudizio;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 19 febbraio 2020 n. 955/15/2020, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 14 aprile 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 19 febbraio 2020 n. 955/15/2020, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di un avviso di accertamento per rideterminazione di rendita catastale di un immobile sito in Roma al Viale Parioli n. 97, ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla medesima nei confronti di A.G. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 20 luglio 2017 n. 17945/40/2017. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita mediante deposito del ricorso notificato alla controparte. A.G. si è costituito con controricorso ed ha provveduto all’iscrizione a ruolo. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata al difensore delle parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

CONSIDERATO

CHE:

Si deve dichiarare l’improcedibilità ex art. 369, comma 1, c.p.c. per mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte.

Stante il rilievo d’ufficio dell’omessa costituzione della ricorrente, si deve altresì disporre la compensazione delle spese giudiziali.

Non essendovi stato deposito del ricorso da parte della ricorrente, si ritiene l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del el D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e compensa le spese giudiziali.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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