Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26393 del 29/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12760-2019 proposto da:

D.M.R., FUTURA EDILIZIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PETRILLO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO ***** SPA, FALLIMENTO ***** SPA, FALLIMENTO ***** SPA, FALLIMENTO ***** SRL, FALLIMENTO ***** SRL, FALLIMENTO ***** SRL, FALLIMENTO ***** SRL, FALLIMENTO ***** SPA IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO ***** SRL, FALLIMENTO ***** SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIZIANO N. 3, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DORIA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

UNIPOL BANCA SPA, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, UNICREDIT SPA, BANCO BPM SPA, SPARKASSE SPA, RELEASE SPA, BANCO DI SARDEGNA SPA, GRUPPO BPER;

– intimate –

avverso il decreto R.G. 42691/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non depositata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:

1. con due distinti ricorsi, ex art. 36 L. Fall., poi riuniti, D.M.R. e Futura Edilizia s.r.l. – il primo quale titolare del 99% delle quote del capitale sociale delle società Giove Più s.r.l., Marte Più s.r.l. e Afrodite Più s.r.l., controllanti l’intero capitale di Diana Più s.r.l., a sua volta titolare dell’intero capitale della fallita ***** s.p.a, controllante le altre società del gruppo; la seconda quale creditrice chirografaria del Fallimento ***** s.p.a. – hanno proposto reclamo, per una serie di ragioni, avverso l’atto di transazione stipulato dalle curatele dei Fallimenti controricorrenti con gli istituti di credito indicati in epigrafe;

1.1. nel pronunciarsi sul reclamo avverso il rigetto dei ricorsi da parte del giudice delegato, il Tribunale di Roma ha ritenuto legittimata la Futura Edilizia s.r.l., in quanto creditrice ammessa al passivo del Fallimento ***** s.p.a., ma non anche di D.M.R. – in quanto non “fallito” né “interesssato” ai sensi dell’art. 36 L. Fall., comma 1, essendo titolare di un mero interesse di fatto alla conservazione del patrimonio sociale, quale ex amministratore della ***** s.p.a. – ed ha comunque rigettato tutti i motivi di reclamo, ritenendo che in punto di convenienza fossero infondati e in punto di irregolarità della procedura fossero generici e meramente esplorativi;

2. D.M.R. e Futura Edilizia s.r.l. hanno impugnato la decisione con ricorso affidato a due motivi; i fallimenti intimati hanno resistito con controricorso e, dopo il deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. e la fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

2.1. con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 L. Fall., comma 1 e dell’art. 100 c.p.c., per violazione del diritto a proporre reclamo avverso gli atti del curatore fallimentare in capo a D.M.R., ritenuto titolare di un mero interesse di fatto alla conservazione del patrimonio sociale, quale ex amministratore della ***** s.p.a.;

2.2. il secondo mezzo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 L. Fall., comma 1, degli artt. 30,32 e 35L. Fall., per violazione dell’obbligo del curatore di esercitare l’amministrazione del fallimento secondo criteri obbiettivi e certi, miranti al miglior vantaggio per i creditori e al rispetto delle norme procedurali, avendo invece adottato una decisione in carenza di qualsiasi valido e adeguato esame e studio degli interessi coinvolti e di quelli dei creditori;

3. il ricorso è inammissibile per difetto di decisorietà del decreto ex art. 36 L. Fall. con cui il Tribunale ha respinto il reclamo contro il decreto del giudice delegato (che aveva respinto il reclamo avverso un atto di transazione stipulato dal curatore), venendo in rilievo non già una controversia su diritti soggettivi, bensì i poteri del curatore di amministrazione del patrimonio del fallito (Cass. 4346/2020, 11217/2018, 8870/2012; cfr. Cass. 1240/2013 in tema di reclamo ex art. 26 L. Fall. per l’autorizzazione all’affitto di azienda);

7. segue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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