Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26398 del 29/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21082-2020 proposto da:

R.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA GALIMBERTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 3621/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA del 09/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:

1. il cittadino bangladese R.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi avverso “il decreto di rigetto n. cronol. 3621/2020 del 09.06.2020, nel procedimento RG. n. 84341 2018 emesso dal Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, notificato a mezzo pec (…) all’avv. Michela Cucchetti, del Foro di Piacenza, in data 09.06.2020”, con il quale gli sarebbe stata negata la protezione internazionale e umanitaria, per difetto dei relativi presupposti;

2. a seguito del deposito della proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c. – avente il seguente tenore: “Improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2: depositata copia (non conforme) di sentenza dello stesso Tribunale ma relativo ad altro soggetto, rappresentato da diverso difensore (cfr. Cass. 8768/20, 18416/10; v. anche Cass. 14347/20, 14426/18); la sentenza impugnata non risulta prodotta dal Ministero intimato, che non si è costituito tempestivamente con controricorso ma ha depositato un mero atto di costituzione (cfr. Cass. 4370/19, SU 10648/17)” – e della fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

3. all’esito del controllo degli atti di causa effettuato in camera di consiglio è risultato che il ricorrente non ha depositato, nel termine prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), la copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, risultando in atti copia del decreto n. cronol. 4131/2020 del 29/06/2020 – emesso dal Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, nel procedimento R.G. n. 2145/2018 promosso da un cittadino nigeriano assistito da un diverso difensore -che nulla ha a che fare con il ricorso in esame;

3.1. con la memoria del 13/04/2021 il difensore del ricorrente ha dedotto che, “se il provvedimento concretamente allegato risulta diverso, si tratta di mero errore materiale a correzione del quale si produce copia del provvedimento come sopra descritto corredato da attestazione di conformità del difensore in data 27 luglio 2020 costituito al quale è stata eseguita la notifica a mezzo pec”;

4. al riguardo occorre richiamare l’orientamento di questa Corte in base al quale “il ricorso per cassazione contro la pronuncia della Corte d’appello che abbia rigettato la domanda di protezione internazionale deve essere proposto, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, con il deposito, a pena di improcedibilità, della copia autentica del provvedimento impugnato” (Cass. 8768/2018, 18416/2010), non essendo possibile “nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c. (…) il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 c.p.c.” (Cass. 2899/2018);

4.1. anche le Sezioni Unite di questa Corte, nell’affermare il principio per cui “in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante distanza di trasmissione del fascicolo di ufficio”, hanno chiarito che l’adempimento in questione risponde a un’esigenza obbiettiva di gestione del processo di cassazione “la cui razionalità è stata verificata dalla giurisprudenza di legittimità anche nell’ottica dei principi costituzionali”, precisando che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, la Convenzione tutela il “diritto a un tribunale”, art. 6, par. 1 (di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto particolare) che “non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, perché per sua stessa natura richiede una regolamentazione da parte dello Stato, il quale a tale proposito gode di un consistente margine di apprezzamento (cfr CED U, 18-02-1999, Waite c. Gov. Germania federale) soprattutto per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità di un ricorso”, fermo restando che “queste restrizioni non possono limitare l’accesso della parte in causa in maniera o a un punto tali che il suo diritto a un tribunale venga leso nella sua stessa sostanza”, dovendo sussistere “un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito gr Corte eur. DU 16. 6. 2015 ric. Mazzoni n. 20485/06)” (Cass., Sez. U, 10468/2017);

4.2. orbene, lo stesso organo nomofilattico ha specificato: i) che la sanzione dell’improcedibilità – la quale “trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo” ed è “compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione” – “può corrispondere a una violazione della tempistica processuale che sia ex actis irrimediabile”; ii) che “la mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili”, trattandosi di “adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per attivare il compito del giudice in modo non “trasandato” e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato”; che, pertanto, “consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all’art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale” (cfr. Cass. 14347/2020 per l’improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. anche in caso di “produzione di copia incompleta della sentenza impugnata (…) ove non consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia”.

5. deve quindi concludersi che la mancata tempestiva produzione di copia autentica del provvedimento impugnato, senza che essa risultasse comunque nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dal Ministero intimato o acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, determina l’improcedibilità del ricorso a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), non sanabile con la produzione effettuata dal ricorrente pochi giorni prima dell’adunanza, proprio perché si tratta di mancanza che non ha consentito il corretto avvio del procedimento impugnatorio con il compiuto esame degli atti da parte del giudicante e della parte intimata;

6. l’assenza di difese del Ministero intimato esclude ogni statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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