LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32542-2020 proposto da:
C.V., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7082/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 19/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. il Ministero dell’interno ha depositato controricorso al ricorso proposto da C.V. per denunciarne l’inammissibilità, sia perché notificato in data 26/09/2020 avverso un provvedimento depositato il 19/11/2019, dunque già passato in giudicato in data 22/07/2020 (tenuto conto che il D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, ha sospeso i termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 e il D.L. n. 23 del 2020, art. 36, ha prorogato la sospensione sino al 11 maggio 2020), sia per mancanza di procura speciale;
2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
3. il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, in quanto notificato il 26/09/2020 ma non depositato nei termini di rito, come da attestazione della cancelleria in atti;
4. in simili casi va fatta applicazione del principio per cui “l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio sancito dall’art. 136 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme” (Cass. 25453/2017, Cass. 12894/2013);
5. d’altro canto, “la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cp.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione” (Cass. n. 21969/2011, 3193/2016, 20327/2019, 27571/2020);
6. seguono la declaratoria di improcedibilità e la condanna alle spese in favore del Ministero controricorrente.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021